Cassazione Penale, Sentenza n. 04283/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 1/7/2025 che ha concesso a Chindamo un permesso premio di 3 giorni. I motivi: (1) inosservanza/erronea applicazione di norme per non avere il Tribunale acquisito e valutato il parere della Procura Nazionale Antimafia (PNA) inviato il 18/3/2025, che sarebbe obbligatorio ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen.; (2) violazione delle norme processuali sulla partecipazione del pubblico ministero al procedimento e contestazione della validità della prova di avvenuta comunicazione tramite PEC (formato e ricevute).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: (a) il parere della PNA non era obbligatorio nella fattispecie perché le pene relative ai reati ostativi erano state integralmente espiate e la disciplina richiamata si applica in modo limitato ai reati commessi prima del 31/10/2022; (b) le regole tecniche del processo civile telematico (formati .eml/.msg, deposito PCT) non risultano operative nei procedimenti di sorveglianza, pertanto l'invio tramite PEC è ammesso e la prova della consegna è valutabile con libertà di prova; (c) l'eventuale nullità per mancata partecipazione del pubblico ministero è di regime intermedio e doveva essere eccepita tempestivamente; (d) non è stata dimostrata la decisività del parere per il risultato decisionale. Conseguenza pratica: resta valida l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 1/7/2025 che ammette Chindamo al permesso premio per 3 giorni.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen.
l'art. 4-bis, comma 2, Ord. pen. stabilisce sia acquisito il parere della Procura nazionale antimafia
La Corte ha ritenuto che il parere sia obbligatorio solo nelle ipotesi previste per i reati ostativi e, in questa vicenda, le quote di pena riferibili a tali reati erano già integralmente espiate; inoltre la novella normativa del 2022 applica specifici limiti temporali, riducendo l'obbligatorietà nella fattispecie.
art. 3, comma 1, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199
la disposizione risulta espressamente applicabile unicamente ai reati commessi prima del 31/10/2022
La Corte ha richiamato il limite temporale della norma, con conseguente impatto sull'ambito di applicazione dell'obbligo di acquisizione del parere antimafia.
art. 48, d.lgs. n. 82/2005
Il decreto legislativo equipara la PEC alla notificazione postale; la Corte ha ritenuto legittimo l'invio del parere tramite PEC nei procedimenti di sorveglianza, in assenza di regole telematiche specifiche.
artt. 3-bis comma 3 e 9 legge n. 53/1994 e art. 19-bis delle specifiche tecniche
la giurisprudenza civile richiede depositi in formato .eml o .msg per valere come prova formale nelle notificazioni telematiche
La Corte ha osservato che tali prescrizioni tecniche sono connesse al processo telematico civile e non risultano operative nei procedimenti di sorveglianza; inoltre la violazione di tali forme integra nullità sanabile dal raggiungimento dello scopo.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal Procuratore generale (lett. b e c) contro la decisione di merito.
art. 178, art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il regime delle nullità: la mancata partecipazione del PM è una nullità non assoluta ma soggetta a deducibilità; deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti non può più essere fatta valere.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza l'acquisizione di pareri (es. PNA) è opportunissima ma la loro obbligatorietà dipende dall'effettiva applicabilità normativa al caso concreto; verificare sempre se i presupposti temporali e sostanziali della norma sussistono.
- La comunicazione tramite PEC in materia di sorveglianza è ammessa e la prova della consegna va valutata con i criteri generali della prova, perché le specifiche tecniche del PCT civile non sono automaticamente operative in questi procedimenti.
- La mancata partecipazione del pubblico ministero integra una nullità di regime intermedio: va eccepita tempestivamente in udienza o prima della decisione; l'omessa eccezione può comportare la perdita del vizio.
- Per ottenere l'annullamento per mancata acquisizione di atti (es. pareri), il ricorrente deve dimostrare la decisività dell'atto mancante rispetto al risultato, non basta allegare che l'atto conteneva elementi potenzialmente rilevanti.
- Nelle decisioni sui benefici penitenziari il giudice deve valutare integralmente elementi di condotta intramuraria, ricollegamenti attuali con l'ambiente criminale, informazioni patrimoniali e garanzie organizzative (prescrizioni e luogo di fruizione) per motivare la concessione.
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