Cassazione Penale, Sentenza n. 32407/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Trento (6/5/2019) e confermata in appello (Corte d'Appello di Trento 7/2/2020; Cass. Sez. 3 n. 34647/2021). Le imputazioni erano: (i) art. 10 d.lgs. 74/2000 per occultamento o distruzione di fatture relative ad acquisti e vendite intracomunitarie e nazionali degli anni 2011-2012; (ii) art. 4 d.lgs. 74/2000 per indicazione di elementi attivi inferiori nella dichiarazione 2011. L'istanza ha dedotto: a) inconciliabilita' tra la condanna e una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione della Corte d'Appello di L'Aquila del 4/10/2017; b) esistenza di prove nuove, in particolare un documento acquisito al Ministero delle infrastrutture (3/9/2022) che attesterebbe che i veicoli pagati con le fatture 2012 non sono mai stati importati/immatricolati in Italia, e una consulenza tecnica di parte che ritiene errati i calcoli dell'Agenzia delle Entrate e che i parametri soglia dell'art. 4 non sarebbero raggiunti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste che aveva respinto la revisione sia sotto il profilo dell'inconciliabilita' dei giudicati sia sotto il profilo delle "prove nuove". Motivazioni principali: la consulenza contabile di parte non costituisce prova nuova idonea a ribaltare la condanna, poiche' mira a una diversa valutazione/ri-calcolo di dati gia' conosciuti e gia' oggetto di censura nei gradi di merito e in Cassazione; il documento ministeriale, pur sopravvenuto, non dimostra che le fatture rinvenute tramite mutua assistenza amministrativa siano inesistenti o false e non scalfisce la prova acquisita (le fatture erano state trasmesse unitamente a visure camerali e copia di documento di identita' dell'imputato). La Corte ha inoltre ritenuto che la questione della presunta inconciliabilita' era gia' stata dedotta e decisa nel giudizio concluso e non puo' essere riaperta in revisione. Percio' ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e disposizione di versamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 10
Rilevata e applicata come norma che punisce l'occultamento o la distruzione di scritture/fatture finalizzate all'evasione dell'IVA; contestata per le fatture di acquisto/vendita 2011-2012.
d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 4
Norma riferita alla dichiarazione infedele (elementi attivi indicati inferiori al reale) con soglie di punibilita' richiamate nel processo (soglia dell'imposta evasa e doppia soglia percentuale/importo), qui oggetto di contestazione in ordine a calcoli e superamento delle soglie.
cod. proc. pen. art. 630, comma 1, lett. a) e c)
Disciplina i casi tassativi di revisione: lett. a) inconciliabilita' tra sentenze irrevocabili; lett. c) prove nuove sopravvenute o non valutate nel giudizio precedente. La Corte ha analizzato entrambe le ipotesi e le ha ritenute inesistenti/insufficienti.
cod. proc. pen. art. 649
Richiamato in relazione alla pretesa inconciliabilita' tra giudicati; la Corte ha osservato che la questione era gia' stata affrontata e decisa nel precedente procedimento e non puo' essere riproposta in sede di revisione.
cod. proc. pen. art. 616
Norma che autorizza la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di C 3.000,00 per l'inammissibilita' del ricorso.
cod. proc. pen. artt. 629 e ss.
Richiamati dalla difesa come riferimento alle norme sulle impugnazioni; la Corte ha ritenuto erronea la loro applicazione a giustificazione della revisione come strumento sostitutivo dell'impugnazione ordinaria.
Giurisprudenza di riferimento: Sez. U. n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Richiamata per il principio secondo cui possono essere 'prove nuove' anche quelle non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, ma la Corte precisa che la consulenza di parte, se si limita a ricalcolare o rivalutare dati gia' esaminati, non e' prova nuova ai fini della revisione.
Massime di principio
- La revisione e' rimedio straordinario, non puo' sostituire l'impugnazione ordinaria: non e' consentito ri- proporre integralmente censure gia' esaminate e decise nei gradi precedenti.
- Per essere ammissibile, la 'prova nuova' deve essere idonea, da sola o congiuntamente alle altre, a determinare il proscioglimento; una consulenza di parte che semplicemente ricalcola o riorinterpreta dati gia' conosciuti difficilmente soddisfa questo requisito.
- Un documento sopravvenuto deve incidere concretamente sul nocciolo probatorio: se non contraddice o non rende inattendibili le fonti che hanno portato al rinvenimento dei documenti (es. atti rinvenuti tramite mutua assistenza amministrativa), non basta per la revisione.
- Le questioni di fatto e i calcoli (metodo induttivo o aritmetico) sono, di norma, materie di merito non rieducabili in revisione, salvo che emergano nuove acquisizioni tecnico-scientifiche o elementi veramente sopravvenuti e decisivi.
- Il contrasto tra giudicati (inconciliabilita') puo' giustificare la revisione solo se non e' gia' stato oggetto di piena deduzione e decisione nel procedimento che ha formato il giudicato; non e' ammissibile riaprire cio' che e' gia' stato interamente dedotto.
- Se la prova decisiva utilizzata in giudizio era costituita da documenti rinvenuti e collegati a pubblici registri/visure, e' necessario che la nuova prova dimostri specificamente l'inattendibilita' o l'inesistenza di tali documenti per poter ribaltare la decisione.
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