Cassazione Penale, Sentenza n. 10950/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto aggravato contestato a Zaqib. Il motivo unico dedotto era la violazione di legge relativa al calcolo della pena massima e, conseguentemente, del termine di prescrizione: le aggravanti contestate non erano state espressamente escluse in sentenza e, pertanto, la pena massima applicabile sarebbe di 10 anni (non 6), con un conseguente prolungamento del termine prescrizionale, inoltre suscettibile di interruzione per la citazione a giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'aggravante prevista dall'art. 625 cod. pen. fosse adeguatamente contestata e che si tratti di una circostanza indipendente ad effetto speciale che innalza la pena edittale massima a 10 anni; poiché tale aggravante non era stata esclusa in sentenza, il termine di prescrizione non era ancora corso per i fatti del 12 agosto 2014. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brescia in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'aggravante prevista nello stesso articolo, se non esclusa, costituisce una circostanza indipendente ad effetto speciale che aumenta la pena massima (in concreto sino a 10 anni) e, quindi, incide sul calcolo della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma sul calcolo della prescrizione: la Corte ha applicato il principio secondo cui le aggravanti ad effetto speciale devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del termine prescrizionale quando non vengono escluse in sentenza.
art. 61 cod. pen., comma 1, n. 11
Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come aggravato; la sua menzione contribuisce alla determinazione della pena edittale complessiva se non esclusa.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiama il limite alla enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso era formulato nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 23, comma 8 d.l. 127/2020 e art. 7, comma 1 d.l. 105/2021
Norme procedurali che hanno autorizzato il deposito di conclusioni scritte e il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto sulla base delle conclusioni presentate.
Massime di principio
- Se un'aggravante è di "effetto speciale" e comporta un aumento significativo della pena massima, essa incide sul termine di prescrizione se non viene espressamente esclusa in sentenza.
- La mera indicazione della norma aggravante nel capo d'imputazione può essere considerata adeguata a contestare l'aggravante, purché la parte fattuale o l'indicazione normativa consentano di comprendere la ragione dell'aggravamento.
- Le conclusioni del pubblico ministero rese in udienza non modificano formalmente l'imputazione: per modificare l'accusa è necessaria una formale e esplicita modifica dell'imputazione.
- Per valutare se è intervenuta la prescrizione occorre prima determinare la pena edittale massima comprensiva delle aggravanti non escluse, poi applicare le regole sulla durata della prescrizione e sugli eventuali effetti interruttivi (ad es. la citazione a giudizio).
- In Cassazione il ricorso deve essere motivato nei limiti previsti dall'ordinamento (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.); il rimedio può condurre all'annullamento con rinvio quando la rettifica del calcolo della pena o della qualificazione delle circostanze incida sulla prescrizione.
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