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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12139/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva notificato alle socie di una s.r.l. due avvisi di accertamento Irpef per l’anno d’imposta 2005, recuperando a tassazione il reddito di partecipazione in una società a ristretta base sociale, dopo aver emesso un autonomo avviso nei confronti della società. In primo grado le contribuenti avevano ottenuto l’accoglimento dei ricorsi sul rilievo che l’atto presupposto societario era stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato; in appello, però, la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo non opponibile quel giudicato perché la nullità dell’atto societario era stata pronunciata per ragioni di rito e, in ogni caso, le socie non avevano fornito prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Con il ricorso per cassazione le contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che un avviso dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato non potesse produrre effetti nei loro confronti, anche perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse esaminato il merito dell’accertamento societario; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle doglianze relative all’inesistenza di reddito accertato in capo alla società e alla verifica della ristretta compagine sociale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera solo se esiste un valido e sostanziale accertamento nei confronti della società, idoneo a dimostrare il maggior reddito non dichiarato. Tuttavia, quando l’atto societario sia stato annullato o dichiarato nullo per vizi procedurali o di rito, il giudicato che ne deriva è solo formale e non sostanziale, e non fa stato nei confronti dei soci. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso l’efficacia preclusiva del giudicato invocato dalle contribuenti, poiché la nullità dell’atto societario riguardava l’inefficacia della sentenza nei confronti della società estinta e non un accertamento di merito sulla pretesa fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vero "fatto storico" omesso, ma sostanzialmente contestava il mancato esame del merito dell’atto impositivo societario; inoltre non era adeguatamente specificata la decisività del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché la CTR aveva espressamente esaminato e respinto le eccezioni delle contribuenti, affermando che l’Ufficio, accertata la ristretta base sociale e la presenza di disponibilità finanziarie non giustificate, aveva legittimamente applicato la presunzione di attribuzione degli utili ai soci, senza che fosse stata fornita prova contraria. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell’avviso di accertamento, ma la Corte ritiene decisivo che la legittimità della pretesa verso i soci presuppone un valido accertamento sostanziale nei confronti della società; un atto societario annullato solo per vizi procedurali non produce giudicato sostanziale opponibile ai soci.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione all’efficacia dell’atto societario e del giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta censurare la motivazione o il mancato esame di elementi istruttori.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    la nullità per omessa pronuncia richiede la completa omissione di decisione su una domanda o eccezione; non ricorre se la questione è stata comunque esaminata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte precisa che il vizio non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulle eccezioni proposte.

  • art. 2909 c.c.

    la cosa giudicata sostanziale produce effetti vincolanti, ma solo quando vi sia stata una pronuncia sul merito della pretesa; il giudicato meramente formale non ha tale efficacia.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla CTR per fondare l’accertamento induttivo e la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario le eccezioni assorbite dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado devono essere riproposte in appello.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    richiesta una specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, per consentire alla Corte di individuare il fatto processuale denunciato.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    insieme all’art. 366, n. 6, impone l’onere di localizzare e produrre gli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza corredata dall’attestazione di cancelleria che ne certifichi il passaggio in giudicato.

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in l. n. 134 del 2012

    ha riformulato l’art. 360 n. 5 c.p.c., restringendo il vizio di motivazione all’omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per l’evoluzione del principio di autosufficienza e della specificità nell’indicazione degli atti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria del contribuente circa l’accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società.
  • La presunzione di attribuzione degli utili ai soci presuppone però un valido accertamento sostanziale nei confronti della società: se l’atto societario è caducato solo per vizi di rito o procedurali, il giudicato formatosi è meramente formale e non si estende ai soci.
  • Nel giudizio tributario, il giudicato esterno può spiegare effetti solo se il suo passaggio in giudicato è provato con la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria; la mera allegazione del provvedimento non basta.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono sufficienti censure sul mancato esame di elementi istruttori o sul merito della motivazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su una domanda, eccezione o questione ritualmente introdotta; non sussiste se la questione è stata comunque esaminata e respinta, anche sinteticamente.
  • Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le eccezioni assorbite, altrimenti esse non possono essere esaminate in sede di gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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