Cassazione Penale, Sentenza n. 22659/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava quattro censure: 1) violazione degli artt. 70 e 178 c.p.p. e nullità per aver accertato la capacità di intendere e volere senza incidente probatorio e senza contraddittorio; 2) violazione dell'ad. 649 c.p.p. per presunto "giudicato cautelare" in forza del mancato appello della prima ordinanza di rigetto e per cui l'integrazione della consulenza non sarebbe nuovo elemento; 3) violazione degli artt. 85 e 88 c.p. e dell'art. 273, comma 2, c.p.p.: il dubbio sull'imputabilità (capacità di intendere e/o volere) sarebbe tale da vietare la misura cautelare, anche alla luce di perizie in altri procedimenti che avrebbero indicato incapacità; 4) violazione dell'art. 282-ter c.p.p. per mancata indicazione specifica dei "luoghi abitualmente frequentati" dalla persona offesa e delle modalità di esecuzione della misura, con particolare riguardo alla necessità della ricorrente di frequentare l'abitazione delle persone offese per esigenze abitative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi tre motivi come generici o infondati: 1) la contestata violazione dell'art. 70 c.p.p. non era pertinente al tema dell'imputabilità al momento del fatto; 2) l'integrazione della consulenza tecnica è stata valutata come elemento nuovo idoneo a superare il giudicato cautelare; 3) la Corte ha confermato i principi sulla rilevanza del dubbio di imputabilità ma ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame che ha accertato una disabilità cognitiva parziale (grado moderato) senza escludere la capacità di intendere e univocamente il controllo della condotta, non emergendo prova dell'impulso "cogente" che annulli il volere. Invece ha accolto il quarto motivo: l'ordinanza impugnata non ha indicato specificamente i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa come richiesto dall'art. 282-ter, comma 1, c.p.p. e dalla giurisprudenza; pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente a quelle prescrizioni e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio sul punto (individuazione puntuale dei luoghi e delle modalità di esecuzione della misura). Ha altresì disposto l'oscuramento dei dati personali.
Norme richiamate
art. 70 c.p.p.
La Corte osserva che l'art.70 riguarda la capacità di partecipare al processo per infermità sopravvenuta e non i presupposti dell'imputabilità al momento del fatto; pertanto la censura in relazione a tale norma è inadeguata al tema della misura cautelare
art. 178 c.p.p.
Richiamata nella contestazione iniziale ma non ritenuta decisiva dalla Corte; la doglianza è stata valutata congiuntamente alla censura sull'art.70
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina l'appello del pubblico ministero contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari; menzionata per ricostruire l'iter procedurale (il P.M. ha proposto appello ex art.310)
ad. 649 c.p.p. (giudicato cautelare)
La Corte ricorda che una consulenza tecnica successiva può costituire elemento nuovo idoneo a superare l'effetto preclusivo del giudicato cautelare quando affronti tecnicamente il tema già esaminato, ragione per cui la censura è stata rigettata
art. 85 c.p.
Disciplina la capacità di intendere e di volere (imputabilità); la Corte ribadisce i principi relativi al rapporto tra capire e volere e quando l'assenza di quest'ultimo possa incidere sull'imputabilità
art. 88 c.p.
Riguarda le conseguenze dell'assenza totale o parziale della capacità di intendere e di volere; richiamata nel contesto dell'onere probatorio e della rilevanza del dubbio
art. 273, comma 2, c.p.p.
Stabilisce il divieto di applicare misure cautelari quando risulti che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità (necessità di elevata probabilità); la Corte ne conferma l'importanza nel giudizio di cautela
art. 282-ter, comma 1, c.p.p.
"luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa"
La Corte insiste sul principio che, quando si applica il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati, il giudice deve indicare specificamente tali luoghi e le modalità di attuazione, nel rispetto di adeguatezza e proporzionalità
art. 282-ter, comma 4, c.p.p.
Richiama la necessità per il giudice di determinare le modalità di esecuzione e le eventuali limitazioni operative della misura; la Corte ha disposto il rinvio per specificare tali aspetti
art. 581 e art. 591 c.p.p.
Norme sulla formulazione del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso che deduce travisamento probatorio deve essere autosufficiente e corredato degli atti/perizie invocate, altrimenti la censura è inammissibile
art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto d'ufficio l'oscuramento dei dati a tutela della dignità degli interessati
Massime di principio
- L'accertamento della capacità di intendere e di volere ai fini della misura cautelare deve essere valutato sullo stato psicofisico dell'imputato al momento del fatto: perizie anteriori o successive sono rilevanti solo se riferibili temporalmente e fattualmente alla condotta in esame
- L'esistenza di un dubbio rilevante sull'imputabilità (difetto di capacità di intendere o di volere) può vietare l'applicazione di misure cautelari, ma non è richiesta la certezza assoluta: è necessaria un'elevata probabilità; l'onere di dimostrare che gli impulsi erano "cogenti" spetta all'interessato
- Una consulenza tecnica integrativa può costituire elemento "nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi su una precedente ordinanza di rigetto, se apporta valutazioni tecnico-scientifiche pertinenti e diverse
- Quando si dispone il divieto di avvicinamento ai "luoghi abitualmente frequentati" la decisione deve indicare specificamente quei luoghi e le modalità di esecuzione (compresa la valutazione di eventuali esigenze abitative che possano giustificare limitazioni o eccezioni), nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità
- In cassazione le doglianze di travisamento della prova o di manifesta illogicità della motivazione devono essere corredate dagli atti e dalle perizie invocate; in mancanza il motivo può essere dichiarato inammissibile o generico
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