Cassazione Civile, Ordinanza n. 36714/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava a un esercente commercio di rottami un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto, da un lato, corretta la metodologia di accertamento dell'Ufficio, ma dall'altro aveva escluso il recupero a tassazione di costi per acquisti di rottami ferrosi pari a euro 301.902,80, affermando che l'inerenza di tali costi era stata analiticamente dimostrata dal contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR aveva affermato l'esistenza di una prova analitica senza indicare gli elementi da cui tale dimostrazione risultava. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato riconoscimento di un credito IVA.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia perché la motivazione della CTR era apparente: il giudice d'appello aveva affermato l'esistenza di una dimostrazione analitica dell'inerenza dei costi senza indicare le prove o il percorso logico a sostegno. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale del contribuente perché la CTR non si era pronunciata sul motivo di appello relativo al credito IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme agli altri parametri sul dovere di motivazione della decisione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Indicata come norma corrispondente, nel processo tributario, all'obbligo di esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione integra motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come vizio dedotto per la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per precisare che, dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Costituisce il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
Citato quale disposizione che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. n. 134 del 2012
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammessa solo nei casi di violazione del minimo costituzionale, che si traduce in nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente.
- La motivazione è apparente quando la sentenza, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché non indica le prove decisive né l'iter logico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario, il giudice deve esporre in modo intellegibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione e specificare gli elementi probatori valorizzati; in difetto, la sentenza è nulla.
- Ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello non esamina un motivo ritualmente devoluto, con conseguente cassazione della sentenza.
- Se sono fondati sia il motivo principale sia il motivo incidentale, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
- rami
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