Cassazione Civile, Ordinanza n. 12841/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da vizi e imperfezioni riscontrati in più unità abitative e nelle parti comuni di un edificio condominiale. I proprietari avevano promosso accertamento tecnico preventivo contro la ditta costruttrice-esecutrice e il direttore dei lavori; all'esito era stato sottoscritto un verbale di conciliazione in cui la ditta si obbligava a eseguire lavori riparatori e a pagare una somma a titolo risarcitorio, mentre il direttore dei lavori firmava il verbale senza assumere specifici obblighi. Successivamente, i proprietari avevano agito in cognizione sommaria chiedendo la condanna sia della ditta sia del direttore dei lavori al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva condannato solo il direttore dei lavori; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non decisiva la conciliazione in ATP e ritenendo non maturate decadenza e prescrizione. In cassazione il direttore dei lavori ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1965, 1300 e 1304 c.c., sostenendo che la transazione conclusa tra proprietari e impresa dovesse impedirne la condanna, o comunque che l'obbligazione originaria non potesse rivivere in assenza di risoluzione dell'accordo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2934 e 2964 c.c. in tema di decadenza e prescrizione, contestando la decorrenza dei termini. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il verbale transattivo, per il suo contenuto, includeva una rinuncia espressa dei proprietari alle pretese anche verso il direttore dei lavori e che questi aveva aderito all'accordo, profittandone; in tale assetto la transazione era opponibile anche al terzo e comunque, se anche fosse stata conservativa, non poteva parlarsi di reviviscenza dell'obbligazione originaria senza risoluzione della transazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui, nel caso di transazione conclusa tra alcuni soli interessati ma contenente una rinuncia espressa alle pretese verso il direttore dei lavori, con sua adesione al verbale, opera la disciplina dell'art. 1304 c.c.; inoltre, se si trattasse di transazione non novativa, la reviviscenza delle originarie posizioni di responsabilità richiederebbe una risoluzione della transazione, consensuale o giudiziale, che nel caso non risulta intervenuta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 1965 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di transazione
art. 1300 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di obbligazioni solidali e rapporti con la transazione
art. 1304 c.c.
la Corte lo applica ritenendo opponibile al terzo la transazione vertente sull'intero debito, quando il terzo vi aderisca o ne profitti con implicita manifestazione di volontà
art. 2934 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione
art. 2964 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di decadenza
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
la Corte esclude la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità del ricorso
art. 702-bis c.p.c.
norma del rito sommario utilizzata per la domanda introduttiva
art. 1669 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello quale inquadramento della responsabilità per rovina e difetti di cose immobili
art. 1495 c.c.
richiamato dal ricorrente e ritenuto estraneo al caso concreto
art. 1667 c.c.
richiamato dal ricorrente e ritenuto estraneo al caso concreto
art. 2226 c.c.
richiamato dal ricorrente e ritenuto estraneo al caso concreto
art. 1227, comma 1, c.c.
richiamato in appello per il concorso di colpa dei danneggiati, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
art. 1976 c.c.
richiamato per affermare che la reviviscenza dell'obbligazione originaria richiede la risoluzione della transazione
art. 1453 c.c.
richiamato per affermare la necessità di risoluzione, ove la transazione sia conservativa
art. 2051 c.c.
richiamato solo nel testo come riferimento all'esecuzione forzata degli obblighi di fare, ma non centrale nella decisione
Massime di principio
- La transazione conclusa tra alcuni soltanto dei soggetti coinvolti in una vicenda risarcitoria può essere opposta anche al terzo, quando dal contenuto dell'accordo risulti che le parti abbiano inteso definire l'intero debito e il terzo abbia aderito all'accordo o abbia comunque manifestato la volontà di profittarne.
- Se l'accordo transattivo contiene una rinuncia espressa alle pretese verso un determinato soggetto, la pretesa risarcitoria nei suoi confronti non può essere riproposta come se l'accordo non fosse intervenuto, salvo che la transazione venga validamente risolta.
- La reviviscenza dell'obbligazione originaria, in presenza di una transazione non novativa, presuppone la risoluzione consensuale o giudiziale del contratto transattivo; in mancanza, l'originaria posizione debitoria non si riattiva.
- Ai fini della qualificazione degli effetti della transazione, il giudice deve accertare il concreto contenuto dell'accordo e non limitarne l'analisi a formule astratte o alla sola presenza formale della sottoscrizione di un soggetto.
- La censura di decadenza o prescrizione resta assorbita quando la decisione viene cassata per erronea applicazione della disciplina sulla transazione e sugli effetti dell'accordo nei confronti del terzo.
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