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Sentenza

Sentenza n. 5550/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'invito a manifestazioni di interesse ex art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010, la conseguente esclusione della candidata interna, gli atti della procedura e gli atti di chiamata e presa di servizio del vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata esclusa)

Prevale il privato

La controversia

L'Università degli studi Roma Tre aveva indetto una procedura riservata a professori ordinari o associati provenienti da altre università e a studiosi stabilmente impegnati all'estero, per la copertura di un posto di professore ordinario in diritto penale, escludendo i docenti interni. La candidata interna era stata esclusa per carenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010 e aveva impugnato gli atti della procedura. Il TAR aveva ritenuto insussistenti specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione idonee a giustificare il ricorso alla procedura speciale e aveva ravvisato un difetto di motivazione, annullando anche gli atti consequenziali. L'appellante principale ha dedotto: l'erroneità della qualificazione della procedura come subordinata a una motivazione particolarmente puntuale; l'insussistenza di un obbligo di comparazione con la procedura ordinaria ex art. 18 l. n. 240/2010; l'erronea valutazione delle esigenze didattiche indicate dall'Ateneo; il difetto di legittimazione della candidata esclusa a impugnare la nomina del vincitore; l'illegittimo annullamento degli atti di chiamata e presa di servizio non espressamente impugnati. L'Università ha proposto appello incidentale sostenendo che l'art. 7, comma 5-bis, richiederebbe soltanto l'indicazione di esigenze specifiche, che non sarebbe necessario dimostrare l'impossibilità di utilizzare risorse interne, che la procedura non avrebbe natura eccezionale e che il TAR avrebbe invaso il merito della programmazione didattica. La candidata ha proposto appello incidentale, anche ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., contestando, tra l'altro, l'omessa considerazione delle risorse interne, la natura derogatoria della procedura e la mancata valutazione dei motivi aggiunti assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e l'appello incidentale improprio dell'Università, confermando la sentenza del TAR, e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello incidentale della candidata. Il Collegio ha chiarito che l'art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010 prevede un modulo particolare, distinto dalla procedura ordinaria ex art. 18, attivabile soltanto per fronteggiare specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione. Il favor legislativo per la mobilità tra atenei, enti di ricerca, IRCCS, imprese e professioni non rende la procedura utilizzabile incondizionatamente. L'Ateneo deve individuare con precisione esigenze circostanziate e differenziate rispetto alla generalità dei compiti istituzionali e deve spiegare perché esse giustifichino il ricorso a una procedura riservata agli esterni, tale da escludere i docenti interni. Non è richiesta una comparazione tra le competenze degli interni e quelle degli esterni, che attiene alla successiva valutazione dei progetti; è invece necessaria una motivazione concreta e non meramente formale sulle specifiche esigenze che rendono appropriato il modulo speciale e che, logicamente, non possono essere soddisfatte anche mediante risorse interne attraverso una procedura aperta. Nel caso concreto, il riferimento all'aderenza dell'insegnamento del diritto penale alle moderne esigenze della prassi forense, all'attenzione alla parte speciale, agli sviluppi giurisprudenziali e all'interpretazione delle fattispecie incriminatrici è stato ritenuto generico e ordinario, non idoneo a individuare il particolare progetto richiesto né a spiegare la maggiore adeguatezza della manifestazione di interesse. È stata quindi confermata la carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha inoltre riconosciuto la legittimazione della candidata esclusa a impugnare gli atti successivi, poiché la legittimazione deriva proprio dalla lesione connessa all'esclusione da una procedura asseritamente illegittima e si estende agli atti a valle. Ha ritenuto legittimo l'annullamento degli atti di nomina e presa di servizio anche se non autonomamente impugnati, poiché l'annullamento dell'atto di approvazione degli esiti della procedura produce efficacia caducante sugli atti successivi, fondati su un rapporto di presupposizione immediato, diretto e necessario. Le spese del grado sono state poste in solido a carico del vincitore e dell'Università, in favore della candidata, per euro 5.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, l. 30 dicembre 2010, n. 240

    Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento [...] mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.

    La procedura è un modulo particolare, distinto da quello ordinario, utilizzabile soltanto quando l'Ateneo individui e motivi specifiche esigenze circostanziate e differenziate rispetto alla generalità dei compiti istituzionali; il favor per la mobilità non consente di attivarla incondizionatamente.

  • art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    Disciplina la procedura ordinaria di chiamata dei professori e, a differenza dell'art. 7, comma 5-bis, non richiede che la chiamata sia motivata da specifiche esigenze.

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    I provvedimenti amministrativi devono recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

    La motivazione è carente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione; nel caso concreto doveva indicare il particolare progetto e le esigenze specifiche che rendevano adeguata la procedura riservata.

  • art. 12, comma 1, preleggi

    La lettura testuale della disposizione, in particolare dell'espressione "specifiche esigenze", conferma che la procedura speciale è subordinata a un presupposto concreto e qualificato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'appello incidentale della candidata per riproporre le questioni non esaminate o assorbite in primo grado.

Massime di principio

  • La procedura di chiamata prevista dall'art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010 è attivabile soltanto per fronteggiare specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione; tali esigenze devono essere circostanziate e differenziate rispetto alla generalità dei compiti istituzionali dell'università.
  • Il favor legislativo per la mobilità tra atenei e tra università, enti di ricerca, imprese e professioni non trasforma la procedura ex art. 7, comma 5-bis, l. n. 240/2010 in un'alternativa liberamente utilizzabile rispetto alla procedura ordinaria ex art. 18 della stessa legge.
  • La motivazione dell'attivazione della procedura riservata agli esterni non può essere meramente formale: deve individuare con precisione il progetto e le esigenze speciali perseguite e spiegare perché tali esigenze non possano essere soddisfatte anche mediante risorse interne attraverso una procedura aperta.
  • Non è necessaria una comparazione preventiva tra le competenze dei docenti interni e quelle dei candidati esterni; la comparazione riguarda la successiva valutazione dei progetti. È invece necessaria una motivazione concreta sulla specialità delle esigenze che giustificano l'esclusione degli interni.
  • Il candidato escluso da una procedura selettiva può impugnare gli atti successivi, compresa la nomina del vincitore, quando deduca l'illegittimità della stessa indizione o della propria esclusione; la legittimazione deriva dalla lesione prodotta dall'esclusione.
  • L'impugnazione dell'atto di approvazione degli esiti di una procedura selettiva è sufficiente a fondare la pronuncia sugli atti di nomina e presa di servizio, quando questi costituiscano conseguenza necessaria dell'esito impugnato; l'annullamento dell'atto presupposto produce su di essi efficacia caducante secondo il principio simul stabunt simul cadent.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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