Cassazione Civile, Sentenza n. 24660/2022 del 10/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento fiscale per il possesso e la mancata dichiarazione di capitali detenuti all'estero (conto BFENG2 presso HSBC Ginevra) per gli anni 2006 e 2007, fondato su una "fiche" trasmessa dall'amministrazione straniera (francese). Il contribuente contestava l'attribuzione della fiche a sé, l'illegittimità delle prove acquisite, la mancata allegazione del PVC e l'uso di presunzioni eccessive, nonché la violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: (i) nulla l'omessa pronuncia sulla riunione degli appelli; (ii) i motivi di cassazione che richiamavano genericamente gli atti erano inammissibili per mancata autosufficienza; (iii) l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato; (iv) le informazioni acquisite attraverso i canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia/Francia) sono utilizzabili e non richiedono preventiva verifica; (v) la fiche costituisce elemento indiziario idoneo a fondare presunzioni (se grave, precisa e concordante) e il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri valutativi; (vi) profili formali della fiche (es. carta bianca, mancata sottoscrizione) non hanno portato all'inammissibilità della sua utilizzazione né costituiscono motivo valido di cassazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali (€ 1.400,00 oltre oneri).
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
Riferimento alla facoltà del contribuente di intervenire nel contraddittorio con gli organi verificatori entro 60 giorni; dalla mancata utilizzazione di tale facoltà conseguono effetti negativi nella difesa del contribuente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67
Norma richiamata quale base giuridica per l'accertamento di redditi diversi derivanti da capitali detenuti all'estero.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 44
Richiamata come norma relativa alla qualificazione di redditi da capitale utilizzata dall'Ufficio per determinare l'imponibile.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
Norma richiamata in relazione ai termini per impugnare la sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nelle censure processuali sul dovere del giudice di pronunciarsi su questioni (la Corte ritiene che non sussista vizio per omissione di pronuncia nelle questioni processuali dedotte).
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (es. vizio di motivazione, omessa pronuncia, error in iudicando/procedendo) e sulla quale sono fondate le doglianze del ricorrente; la Corte ha dichiarato molti motivi inammissibili o infondati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3
Richiamata in tema di ripartizione dell'onere della prova e produzione documentale in materia tributaria; Corte ha ritenuto corretta l'allocazione probatoria secondo la giurisprudenza consolidata.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, art. 27 (cooperazione/assistenza amministrativa)
Interpretata come fonte che legittima lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali e che consente l'utilizzazione delle informazioni ricevute nell'accertamento nazionale, lasciando al diritto interno il valore probatorio da attribuire.
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977
Considerata normativa comunitaria che disciplina lo scambio di informazioni tra Stati membri, finalizzata alla lotta all'evasione; la Corte ha ritenuto lecita l'acquisizione delle fiche tramite i canali previsti e ha affermato che la direttiva non impone regole sul valore probatorio, che resta rimesso agli ordinamenti nazionali.
codice civile, art. 2697 (onere della prova)
Richiamato nelle doglianze sull'onere probatorio; la Corte ha osservato che le presunzioni e le informazioni internazionali possono integrare elementi indiziari rilevanti e che l'onere della prova resta regolato secondo i principi civili e tributari.
codice civile, artt. 2727 e 2729 (prove per presunzioni e loro requisiti)
Richiamati per i criteri che devono sussistere per fondare presunzioni: gli elementi devono essere esaminati singolarmente e poi nella loro complessità, con requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati rispettati nel caso concreto.
Massime di principio
- Informazioni acquisite tramite lo scambio internazionale (es. Direttiva 77/799/CEE o convenzioni) sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria e possono costituire elementi indiziari anche se ottenute con modalità 'irregolari', salvo specifica norma che ne vieti l'utilizzo o violazione di diritti fondamentali.
- Per fondare un'accertamento tributario su elementi presuntivi (fiche, liste movimenti, ecc.) è necessario che il giudice di merito valuti singolarmente gli indizi eliminando quelli irrilevanti e poi valuti la loro concordanza complessiva: i requisiti chiave sono gravità, precisione e concordanza.
- Il contribuente che impugna in Cassazione vizi di motivazione o di fatto deve rendere il ricorso autosufficiente: occorre trascrivere o riprodurre gli elementi decisivi dagli atti di merito, altrimenti il motivo è inammissibile per generico rinvio agli atti.
- La mancata partecipazione o la mancata produzione di documentazione nel contraddittorio con gli organi verificatori (es. mancato utilizzo della facoltà prevista dall'art. 12 legge n. 212) peggiora la posizione probatoria del contribuente e può rendere più difficile la sua difesa in sede giurisdizionale.
- Differenza netta tra processo penale e processo tributario: regole di inutilizzabilità delle prove penali (art. 191 c.p.p.) non si trasferiscono automaticamente al giudizio tributario; dunque alcune prove atipiche possono essere ammesse in ambito tributario salvo incidenza su diritti fondamentali.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe: (a) conservare e produrre documentazione che contraddica l'attribuzione della disponibilità del conto; (b) sollevare contestazioni circostanziate e produrre almeno estratti probatori nei motivi di impugnazione; (c) contestare nel merito l'attendibilità degli elementi trasmessi, indicando punti concreti su gravità, precisione e concordanza.
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