Sentenza n. 3143/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della DDG n. 250 del 6 agosto 2025, notificata in data 7 agosto 2025, avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi antidecubito destinati alle aziende sanitarie della Regione Campania – aggiudicazione” nella parte in cui provvede all’aggiudicazione del lotto 2 al Consorzio Tecnomedical S.r.l. – Mi.Med S.r.l. – Althea Italia S.p.A. (erroneamente ivi indicato come RTI Tecnomedical S.r.l. – Mi.Med S.r.l. – Althea Italia S.p.A.) nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusi il verbale n. 1 del SG del 27 novembre 2024, il verbale n. 2 del SG del 9 dicembre 2024, il verbale del SG n. 3 del 7 gennaio 2025, i verbali della Commissione di gara dal n. 1 al n. 14 ed i relativi allegati, le richieste istruttorie di Soresa formulate dal SG nel verbale n. 2 ed esaminate nel verbale n. 3 nonché formulate dalla Commissione nel verbale n. 6 ed esaminate nel verbale n. 7 in esito alle quali sono stati forniti i chiarimenti dal Consorzio S.r.l. – Mi.Med S.r.l. – Althea Italia S.p.A., tutto sempre per quanto riguarda il lotto 2, nonché la DDG n. 275 del 23 ottobre 2024 avente ad oggetto “Procedura Aperta per l’affidamento della Fornitura in noleggio di “Sistemi Antidecubito destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania” - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191/2024 - DIFFERIMENTO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.”, con la quale è stata disposta la rettifica della documentazione di gara approvata con DDG n. 191 del 1 agosto 2024 e disposta l’approvazione degli atti di gara rettificati come ivi citati; del CT rettificato con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 3.2 nella parte in cui prevede che “con funzionamento a pressione dinamica, deve garantire una ridotta pressione di contatto nei punti di appoggio per almeno il 50% del ciclo (almeno rapporto 1:2)”, secondo quanto specificato nel presente ricorso; dell’Allegato A1 al DG “Domanda di partecipazione”, dell’Allegato A2 al DG “Integrazione DGUE”, dell’Allegato A3 al DG “Scheda Cig - Garanzia Provvisoria e Contributo ANAC” dell’Allegato A4 al DG “Elenco Prodotti Offerti”; dell’Allegato A5 al DG “Elenco lotti e Basi d’asta” rettificato; dell’Allegato A6 al DG rettificato “parametri a punteggio”; dell’Allegato A7 al DG “Indice Documentazione Tecnica Caratteristiche Generali, Minime e a Punteggio “Lotto 2 – rettificato; dello schema di convenzione nonché dell’Allegato A8 – schema fabbisogni, la cui assunzione è stata comunicata con PEC generata dal portale Soresa in data 23 ottobre 2024, e dei chiarimenti pubblicati il 9 agosto 2024, 4 settembre 2024, 25 ottobre 2024, 28 ottobre 2024 ed il 6 novembre 2024, anche in relazione alla procedura di gara di cui al bando 6 ottobre 2024 e relativi atti di gara, successivamente modificato e ripubblicato nonché dei successivi chiarimenti pubblicati a seguito della presentazione dei quesiti in data 14 novembre 2024 ed in data 18 novembre 2024 e di ogni altro atto agli stessi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della gara per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, unitamente agli atti di gara e agli atti della procedura relativi al lotto
Esito
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione del lotto 2 e gli atti presupposti della procedura, contestando anche la documentazione di gara rettificata e la clausola tecnica relativa al funzionamento a pressione dinamica dei sistemi antidecubito. Dal testo della sentenza non emergono, tuttavia, il contenuto specifico e l'articolazione dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Nel corso del giudizio, So.Re.Sa. ha annullato in autotutela l'aggiudicazione originaria del lotto 2 e, dopo le verifiche di rito, ha nuovamente aggiudicato il lotto alle ricorrenti, stipulando con esse la relativa convenzione, già attivata e in corso di esecuzione. Le ricorrenti hanno dichiarato che la domanda proposta era stata integralmente soddisfatta mediante tali sopravvenienze. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che le ricorrenti avessero conseguito in via amministrativa il bene della vita perseguito e che fosse venuto meno oggettivamente l'interesse alla prosecuzione del processo. Le spese sono state compensate: quanto alla controinteressata, per la natura meramente formale delle difese; quanto a So.Re.Sa., in ragione del tempestivo intervento in autotutela, adottato dopo pochi giorni dalla notificazione del ricorso e prima della trattazione cautelare, non appena l'amministrazione aveva rilevato l'errore materiale della Commissione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta atti sopravvenuti che soddisfano integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, determinando l'oggettivo venir meno della lite e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- La tempestività dell'autotutela esercitata dall'amministrazione, soprattutto prima della trattazione dell'istanza cautelare, può costituire un giusto motivo per compensare le spese di giudizio, anche quando l'intervento amministrativo abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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