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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27912/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di falso (artt. 476/2 - 482 c.p.) relativo a una ricevuta di versamento postale dell'11/01/2013, articolando tre motivi: (1) illogicità della motivazione e rifiuto di integrazioni istruttorie in appello su un presupposto errato circa un presunto rito abbreviato in primo grado; (2) mancata considerazione del "falso innocuo", cioè inesistenza di utilità o danno perché il mancato versamento era facilmente riscontrabile e il servizio immediatamente interrotto; (3) contraddittorietà nella determinazione della pena per mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte ripetitive di questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito e, in più, che alcune doglianze (tra cui l'eccezione sul "falso innocuo" e la presunta mancanza di prevalenza delle attenuanti) fossero nuove in sede di legittimità e dunque inammissibili. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione già maturata prima della sentenza d'appello se non era stata dedotta in appello o nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la parte civile non ha ottenuto liquidazione delle spese per non avere apportato contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 476

    Norma sul falso materiale/ideologico contestato; la Corte ha confermato che la contraffazione della ricevuta è stata ritenuta idonea ad integrare il reato, sottraendo rilievo alla valutazione della "utilità" o del concreto vantaggio nel caso concreto

  • Codice penale - art. 482

    Norma richiamata in correlazione all'art. 476; la pronuncia conferma l'impostazione tradizionale dell'azione penale per i reati di falsificazione documentale

  • Codice penale - art. 62-bis

    Riguarda le attenuanti per particolare tenuità del fatto; la Corte ha valutato che la difesa in sede di appello aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze in massima estensione ma non aveva proposto la questione poi sollevata in Cassazione (prevalenza delle generiche), rendendo inammissibile la nuova doglianza

  • Codice di procedura penale - art. 603, comma 1

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda che tale rinnovazione è eccezionale e subordinata alla verifica da parte del giudice di merito dell'incompletezza dell'istruttoria di primo grado, valutazione che è rimessa alla discrezionalità del giudice e non sindacabile se motivata correttamente

  • Codice di procedura penale - art. 603, comma 3-bis

    art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamato per evidenziare la disciplina moderna della diversa valutazione delle prove dichiarative tra i gradi di giudizio; conferma i limiti alla rinnovazione istruttoria in appello

  • Codice di procedura penale - artt. 129 e 609, comma 2

    artt. 129 e 609, comma 2 c.p.p.

    Richiamati per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello se non era stata sollevata né in appello né nel ricorso

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    art. 83, comma 12-ter, D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020

    Disposizione utilizzata per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore (modalità previste durante l'emergenza sanitaria); la Corte prende atto delle conclusioni del Pubblico Ministero che aveva chiesto l'inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili se si limitano a proporre una valutazione alternativa degli stessi elementi già esaminati in merito
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può disporla solo se ritiene che l'istruttoria di primo grado sia incompleta e che non sia possibile decidere allo stato degli atti; la valutazione sulla completezza è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione
  • Non è possibile in Cassazione introdurre questioni nuove che non siano state sollevate in appello: i profili novativi sono dichiarati inammissibili
  • Il concetto di "falso innocuo" va applicato limitatamente ai casi in cui la falsificazione sia del tutto irrilevante rispetto alla funzione documentale dell'atto; l'innocuità si valuta rispetto al significato e alla funzione del documento, non rispetto all'uso che poi se ne farà o all'assenza di un vantaggio concreto
  • Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della sentenza d'appello se tale eccezione non è stata sollevata in appello o nel ricorso
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese di giudizio in Cassazione soltanto se ha fornito un contributo apprezzabile e utile alla decisione; mera partecipazione passiva non è sufficiente per ottenere la liquidazione

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