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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29930/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti di una società per maggiori redditi d'impresa con effetti ai fini IVA, e uno emesso nei confronti del socio e legale rappresentante ai fini IRPEF. La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dei contribuenti e annullato gli atti per asserito difetto di delega in capo al funzionario firmatario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse pronunciato su una questione mai dedotta dalle parti: non la sola mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore, ma la diversa e autonoma questione della validità della delega di firma. I controricorrenti hanno replicato sostenendo che, comunque, il giudice di merito sarebbe giunto allo stesso esito valorizzando sia la carenza di potere dirigenziale sia la carenza di delega.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che nel ricorso introduttivo dei contribuenti era stata dedotta la nullità degli avvisi per difetto di qualifica dirigenziale del soggetto firmatario, mentre la CTR aveva deciso sulla diversa questione della validità della delega di firma, incorrendo così in ultrapetizione/extrapetizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui invocata per dedurre il vizio di ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare nei limiti della domanda e delle eccezioni proposte; se fonda la decisione su una questione diversa da quella dedotta, incorre in extrapetizione/ultrapetizione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto della proposta del relatore e della regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Indicato quale base dell'accertamento dei maggiori redditi d'impresa nei confronti della società.

  • artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati quali basi dell'accertamento emesso nei confronti del socio e legale rappresentante.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i motivi di opposizione all'atto impositivo delimitano l'oggetto del giudizio: il giudice non può annullare l'atto fondandosi su una causa petendi diversa da quella dedotta dal contribuente.
  • La pronuncia su un vizio dell'atto impositivo non specificamente allegato integra vizio di extrapetizione o ultrapetizione, deducibile in cassazione come nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.
  • La contestazione relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto è questione distinta da quella relativa alla validità della delega di firma; le due questioni non sono automaticamente sovrapponibili.
  • Quando il giudice di merito decide su un profilo non devoluto, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nel rispetto del perimetro delle domande ed eccezioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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