Cassazione Civile, Ordinanza n. 29930/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti di una società per maggiori redditi d'impresa con effetti ai fini IVA, e uno emesso nei confronti del socio e legale rappresentante ai fini IRPEF. La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dei contribuenti e annullato gli atti per asserito difetto di delega in capo al funzionario firmatario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse pronunciato su una questione mai dedotta dalle parti: non la sola mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore, ma la diversa e autonoma questione della validità della delega di firma. I controricorrenti hanno replicato sostenendo che, comunque, il giudice di merito sarebbe giunto allo stesso esito valorizzando sia la carenza di potere dirigenziale sia la carenza di delega.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che nel ricorso introduttivo dei contribuenti era stata dedotta la nullità degli avvisi per difetto di qualifica dirigenziale del soggetto firmatario, mentre la CTR aveva deciso sulla diversa questione della validità della delega di firma, incorrendo così in ultrapetizione/extrapetizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui invocata per dedurre il vizio di ultrapetizione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare nei limiti della domanda e delle eccezioni proposte; se fonda la decisione su una questione diversa da quella dedotta, incorre in extrapetizione/ultrapetizione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per dare conto della proposta del relatore e della regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Indicato quale base dell'accertamento dei maggiori redditi d'impresa nei confronti della società.
artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati quali basi dell'accertamento emesso nei confronti del socio e legale rappresentante.
Massime di principio
- Nel processo tributario i motivi di opposizione all'atto impositivo delimitano l'oggetto del giudizio: il giudice non può annullare l'atto fondandosi su una causa petendi diversa da quella dedotta dal contribuente.
- La pronuncia su un vizio dell'atto impositivo non specificamente allegato integra vizio di extrapetizione o ultrapetizione, deducibile in cassazione come nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.
- La contestazione relativa alla mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto è questione distinta da quella relativa alla validità della delega di firma; le due questioni non sono automaticamente sovrapponibili.
- Quando il giudice di merito decide su un profilo non devoluto, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nel rispetto del perimetro delle domande ed eccezioni delle parti.
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