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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19974/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da due soggetti, usufruttuaria e nudo proprietario di un fabbricato con aree antistanti in Positano, nei confronti del Comune e dell'impresa appaltatrice dei lavori per la costruzione di un impianto di depurazione cittadino, per i danni arrecati all'immobile durante i lavori e per il mancato godimento del bene in conseguenza dell'ordinanza di sgombero. Nel corso del giudizio vi furono questioni processuali complesse: chiamata in causa di una terza impresa indicata come esecutrice dei lavori, cancellazione della causa dal ruolo, riassunzione, ulteriore integrazione del contraddittorio e infine declaratoria di estinzione del processo da parte del Tribunale. La Corte d'appello, invece, ritenne erronea l'estinzione, decise nel merito e condannò in solido i convenuti al risarcimento di Euro 49.010 oltre accessori. Il Comune ricorse per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 102, 107 e 307 c.p.c., sostenendo che l'estinzione fosse correttamente dichiarata perché la chiamata del terzo era stata tardiva o, comunque, la riassunzione non era stata estesa al terzo dopo la cancellazione dal ruolo; 2) falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., contestando la prova e la quantificazione del danno; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale. Fintecna S.p.a., succeduta alle società originarie, propose ricorso incidentale con quattro motivi, tutti assorbiti, deducendo a sua volta l'estinzione, la violazione del contraddittorio per omessa notificazione agli eredi della originaria attrice, difetto di legittimazione passiva rispetto all'impresa mandataria di ATI e insussistenza della condanna solidale per un danno asseritamente riferibile solo al Comune. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, una volta disposta la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270 c.p.c. per mancata tempestiva chiamata del terzo iussu iudicis, la successiva riassunzione doveva avvenire anche nei confronti del terzo, pena l'estinzione del processo; pertanto la sentenza d'appello era errata nel decidere nel merito. Tutti gli altri motivi, compreso il ricorso incidentale, sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune di Positano, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Salerno perché il processo era già estinto in primo grado e non poteva essere proseguito. Ha quindi regolato le spese ponendo a carico di Giovanni Collina le spese del giudizio di appello e di legittimità in favore del Comune, compensando le spese tra Fintecna e Collina e quelle del rapporto tra Comune e Fintecna, nonché confermando la compensazione delle spese di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del litisconsorzio necessario; la Corte esclude che la società terza fosse litisconsorte necessaria sostanziale nel caso concreto.

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato per la chiamata in causa del terzo iussu iudicis; l'ordine del giudice di primo grado è qualificato come discrezionale e non rimovibile in appello.

  • art. 270 c.p.c.

    la mancata ottemperanza all'ordine di chiamata del terzo comporta la cancellazione della causa dal ruolo, non l'immediata estinzione; da tale ordinanza decorre il termine per la riassunzione.

  • art. 307, primo comma, c.p.c.

    la riassunzione deve avvenire nel termine perentorio anche nei confronti del terzo chiamato; la mancata riassunzione verso il terzo determina estinzione del processo.

  • art. 354, secondo comma, c.p.c.

    la Corte d'appello non poteva rimettere la causa al primo giudice in presenza di una declaratoria di estinzione erroneamente riformata in rito.

  • art. 308, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla mancata applicabilità della rimessione al primo giudice nel caso deciso nel merito dalla Corte territoriale.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito a causa dell'estinzione già maturata.

  • art. 385, secondo comma, c.p.c.

    usato per la regolazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità conseguente alla cassazione senza rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la prova e la quantificazione del danno, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo del ricorso principale per dedurre motivazione apparente, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente, rimasta assorbita.

  • artt. 20 ss. della legge n. 584 del 1977

    invocati dalla ricorrente incidentale per contestare la legittimazione passiva della mandataria dell'ATI; motivo assorbito.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio per omessa notifica agli eredi; motivo assorbito.

  • art. 97 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente incidentale in relazione alla condanna solidale; motivo assorbito.

  • art. 1294 c.c.

    invocato dalla ricorrente incidentale in tema di solidarietà passiva; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado ordina, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa di un terzo per comunanza di lite, l'ordine produce un vincolo processuale che non può essere disatteso dal giudice dell'impugnazione.
  • Se la chiamata del terzo non viene eseguita nel termine assegnato, la conseguenza è la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270 c.p.c.; la riassunzione successiva deve essere effettuata nel termine perentorio di cui all'art. 307 c.p.c. e deve riguardare anche il terzo, altrimenti il processo si estingue.
  • La mancata riassunzione nei confronti del terzo dopo la cancellazione dal ruolo non consente al giudice di appello di sanare la mancata integrazione del contraddittorio con una nuova assegnazione del termine, perché l'estinzione si è già prodotta in primo grado.
  • Quando in primo grado si è verificata l'estinzione del processo, la sentenza di appello che erroneamente la riformi e decida nel merito deve essere cassata senza rinvio, poiché il processo non era più proseguibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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