Cassazione Penale, Sentenza n. 51566/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 25/06/2014 - 15/11/2016, lamentando violazione dell'art. 314 c.p.p.. Sosteneva che la decisione si fondava su intercettazioni riferite a conversazioni tra terzi non attribuibili al ricorrente e dunque non idonee a integrare la "colpa grave" ostativa all'indennizzo; denunciava inoltre genericità nella ricostruzione delle "condotte discutibili" e rilevava che la sentenza di assoluzione in appello comportava un'ipotesi di ingiusta detenzione formale (art. 314, comma 2) piuttosto che sostanziale, con conseguente inapplicabilità delle cause ostative quando l'insussistenza delle condizioni cautelari venga accertata sulla base degli stessi elementi disponibili al giudice della cautela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, non si fosse limitata a riprodurre la precedente motivazione incentrata su conversazioni tra terzi, ma avesse invece valorizzato una pluralità di conversazioni nelle quali il ricorrente risultava parte diretta, nonché altri elementi (frequentazione di persone dedite a illeciti, gestione della sala giochi come centro di spaccio, disponibilità ad intervenire in situazioni connesse allo spaccio). Tali elementi, secondo la Corte, configurano una condotta di macroscopica negligenza e imprudenza idonea a integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (art. 314 c.p.p., comma 1). La Corte ha inoltre rilevato carenze del ricorso (genericità, mancato confronto con tutte le ragioni decisorie) e l'inammissibilità della nuova prospettazione ex comma 2 dell'art. 314 per mancata allegazione degli elementi probatori necessari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del Ministero dell'Economia e delle Finanze (€2.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; distingue ingiusta detenzione "sostanziale" (comma 1, con possibilità di esclusione per dolo o colpa grave) e "formale" (comma 2). La Corte ha applicato la disciplina del comma 1 ritenendo sussistente colpa grave e ha escluso l'ammissibilità del motivo ex comma 2 per carenza di autosufficienza.
artt. 73 e 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti in relazione ai reati per i quali il ricorrente era stato inizialmente indagato/condannato; rilevanti ai fini del contesto fattuale ma non direttamente interpretate nella motivazione oltre alla loro menzione come oggetto delle accuse.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale passa anche dalla verifica della sussistenza delle condizioni previste da norme come questa.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato come norma legata alla legittimità delle misure cautelari e alla valutazione della loro applicabilità; utile per distinguere profili di illegittimità "ab origine".
Sez. Un., n. 32383 (D'Ambrosio) 27/05/2010
Principio chiave secondo cui le condizioni ostative (dolo, colpa grave) possono estendersi anche all'ipotesi di ingiusta detenzione "formale", ma non quando l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni cautelari avvenga sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela e per solo diverso apprezzamento: in tale ipotesi manca la coefficienza causale della condotta dell'indagato.
Corte cost., n. 446 del 16/12/1997
Riferimento alla ratio solidaristica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e al principio di autoresponsabilità che giustifica l'esclusione dell'indennizzo in caso di dolo o colpa grave.
Sez. 4, n. 43302 (Tucci) 23/10/2008
Definizione giurisprudenziale di colpa grave come condotta di evidente negligenza o trascuratezza idonea a costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
Sez. 3, n. 28012 05/07/2022
Conferma che integra colpa grave il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva qualora sia valutato come elemento fondante i gravi indizi di colpevolezza.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento alla quantificazione equitativa e alla valutazione della colpa del ricorrente in relazione alla causa di inammissibilità; la Corte ha comunque escluso che il ricorso fosse privo di buona fede tale da escludere misure equitative.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione non valuta se esistono reati, ma se condotte dell'interessato hanno concorso, anche insieme ad altri fattori, a determinare la detenzione: è quindi centrale il nesso causale tra comportamento e misura cautelare.
- La "colpa grave" ostativa all'indennizzo si configura quando la condotta dell'indagato, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza, abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria (es. rendere un locale centro di spaccio, agevolare l'attività illecita).
- Un'assoluzione nel merito (ingiusta detenzione sostanziale) non esclude automaticamente l'applicazione delle cause ostative; se emergono elementi che dimostrano dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere precluso.
- Quando l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni cautelari si fonda sui medesimi elementi già in possesso del giudice che ha adottato la misura e solo su diverso apprezzamento, si pone il problema dell'"ingiustizia formale": in tali casi l'operatività delle cause ostative è limitata (Sez. Un. D'Ambrosio).
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi puntualmente con tutte le ragioni della decisione avversa; motivazioni generiche o prive di autosufficienza rendono il ricorso inammissibile.
- Per ottenere favorevole valutazione in un caso simile, il ricorrente dovrebbe: documentare l'assenza di un nesso causale tra proprie condotte e l'adozione della misura cautelare; spiegare alternative plausibili alle interpretazioni dell'intercettazione; dimostrare che le intercettazioni valorizzate riguardano soprattutto terzi e non comportamenti propri; indicare in modo chiaro e provato se si intende invocare l'art. 314, comma 2, e gli elementi probatori a fondamento di tale eccezione.
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