Cassazione Penale, Ordinanza n. 01561/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e agli artt. 125 e 533 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente le prove a discarico e avrebbe erroneamente ritenuto esistente la sovrafatturazione: secondo la difesa, l'anomalia nei conteggi poteva derivare da errori di calcolo; inoltre si deduceva che le ore contrattuali non sarebbero state quelle considerate dall'Ufficio, che vi erano subappalti e che non era stata adeguatamente considerata la gestione della cassa contanti e la testimonianza della dipendente. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 42 c.p., contestando la sussistenza del dolo specifico: la società avrebbe avuto una propria organizzazione per la formazione dei documenti contabili e, al più, si sarebbe potuto parlare di culpa in vigilando, non di consapevole utilizzo di fatture false.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, reiterativi di questioni già esaminate e manifestamente infondati, perché diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e non illogica: i giudici di merito avevano accertato, a seguito di verifica fiscale, l'annotazione in contabilità di 26 fatture di acquisto per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti emesse da due società fornitrici; per una di esse era emersa una sistematica maggiorazione dell'imponibile rispetto al corrispettivo effettivo, con conseguente indebita deduzione di costi e detrazione dell'IVA, mentre per l'altra la struttura aziendale non era compatibile con le prestazioni fatturate. La Corte ha inoltre ribadito che la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ricomprende anche le ipotesi di sovrafatturazione e che il dolo specifico può essere desunto da indizi, come il numero e l'importo delle fatture. Al ricorrente sono state inflitte le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste anche in caso di sovrafatturazione, cioè quando il documento attesti operazioni reali ma a condizioni economiche gonfiate rispetto al reale.
art. 125 c.p.p.
La motivazione della sentenza deve dare conto delle ragioni della decisione, ma nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che l'obbligo fosse stato rispettato in modo congruo e non illogico.
art. 533 c.p.p.
La pronuncia di condanna richiede prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che tale standard fosse stato raggiunto dal giudice di merito.
art. 42 c.p.
Il ricorrente invocava la mancanza di dolo e la riconducibilità della vicenda a mera colpa di vigilanza, ma la Corte ha valorizzato la consapevolezza desunta dagli indizi probatori.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto e delle prove: se la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e non manifestamente illogica, le censure che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ricorre non solo quando l'operazione è totalmente fittizia, ma anche quando vi sia sovrafatturazione quantitativa o qualitativa, essendo punita ogni divergenza tra realtà economica e rappresentazione documentale.
- Il dolo specifico nei reati tributari può essere desunto da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui il numero delle fatture, la sistematicità delle anomalie contabili e la rilevanza degli importi, senza necessità di una prova diretta della direttiva fraudolenta impartita dall'imputato.
- La deduzione di errori di calcolo o di irregolarità organizzative è irrilevante quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che le fatture riportavano costi e IVA superiori a quelli realmente dovuti e che la struttura aziendale non era compatibile con le prestazioni fatturate.
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