Sentenza n. 6751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’accesso all’insegnamento in più classi di concorso. Nel corso del giudizio di primo grado, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del TAR, l’Amministrazione aveva riesaminato la posizione dell’interessato e adottato il provvedimento del 10 giugno 2025, con il quale aveva riconosciuto l’abilitazione per la classe A-20 e respinto la richiesta per le altre classi. Secondo l’appellante, il TAR aveva pronunciato la sentenza senza considerare tale sopravvenuto provvedimento, già adottato e notificato, ordinando quindi inutilmente un ulteriore riesame. L’appellato ha sostenuto che il nuovo provvedimento non fosse integralmente satisfattivo, poiché limitato alla sola classe A-20, mentre le altre richieste erano state respinte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che, dopo l’adozione del provvedimento originariamente impugnato, l’Amministrazione aveva svolto un nuovo esame della posizione e adottato un provvedimento sostitutivo, riconoscendo l’abilitazione per una classe di concorso e decidendo sulle altre. Tale sopravvenienza aveva privato di efficacia il provvedimento originario e determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla sua impugnazione, sicché il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. La circostanza che il nuovo provvedimento non fosse pienamente favorevole non manteneva l’interesse a contestare l’atto originario: l’interessato avrebbe dovuto impugnare autonomamente il provvedimento sopravvenuto nella parte non satisfattiva. È stata ritenuta irrilevante, ai fini della permanenza dell’interesse, l’eventuale adozione tardiva del nuovo provvedimento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, poiché anche l’Amministrazione avrebbe potuto comunicare tempestivamente al TAR l’adozione dell’atto sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nell’annullamento dell’atto impugnato; nel testo la disposizione non è citata espressamente, ma la decisione applica tale regola.
art. 34 c.p.a.
Il giudice amministrativo deve definire il giudizio tenendo conto dell’utilità concreta e attuale conseguibile dalla parte; nel testo la disposizione non è citata espressamente, ma la motivazione richiama la sopravvenuta carenza d’interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto adottato all’esito di una rinnovata valutazione, l’atto originario perde efficacia e il ricorso contro di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La circostanza che il provvedimento sopravvenuto sia solo parzialmente favorevole non conserva l’interesse a impugnare l’atto originario: le statuizioni sfavorevoli del nuovo provvedimento devono essere contestate con autonoma impugnazione.
- Il giudice deve valutare la sopravvenienza del nuovo provvedimento e la conseguente eventuale improcedibilità anche se l’atto è stato adottato nelle more del giudizio di primo grado.
- L’eventuale ritardo dell’amministrazione nell’adozione del provvedimento sostitutivo non impedisce, di per sé, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, potendo rilevare soltanto ai fini della regolazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 4165/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 14535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →