Cassazione Civile, Ordinanza n. 28790/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori e controinteressati)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro un decreto di archiviazione della procedura esecutiva immobiliare, adottato dal giudice dell'esecuzione dopo il riparto delle somme. A seguito di tale opposizione, il giudice dell'esecuzione non aveva disposto la sospensione richiesta, limitandosi a fissare i termini per l'introduzione del giudizio di merito. Il ricorrente aveva quindi reclamato ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e, dichiarato inammissibile il reclamo dal Tribunale, aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto il decreto di archiviazione privo di contenuto decisorio; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso di poter esaminare nel merito l'opposizione per il solo fatto che essa investiva il decreto di archiviazione, in assenza di giudicato interno o esterno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'ordinanza collegiale resa ex art. 669-terdecies c.p.c. sul reclamo avverso la decisione del giudice dell'esecuzione in tema di sospensione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché priva del carattere della decisorietà: il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva può comunque essere introdotto dalle parti. Non essendo configurabile un rischio di definitiva cristallizzazione della procedura esecutiva, la Corte ha dato continuità a tale impostazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 669-terdecies c.p.c.
il reclamo avverso i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione dà luogo a un'ordinanza collegiale priva di decisorietà, non ricorribile straordinariamente per cassazione
art. 617 c.p.c.
l'opposizione agli atti esecutivi era il rimedio azionato contro il decreto di archiviazione della procedura
art. 618 c.p.c.
non consente di richiedere provvedimenti di sospensione o indilazionabili in un procedimento già definito
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma non ritenuto idoneo a superare l'inammissibilità del ricorso
art. 2909 c.c.
richiamato nella censura sul giudicato, ma non incidente sulla soluzione di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L'ordinanza collegiale che decide sul reclamo avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di sospensione non ha carattere decisorio se le parti possono ancora introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva; conseguentemente non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- Non sussiste interesse a ricorrere per cassazione contro un provvedimento endoprocessuale dell'esecuzione quando il sistema processuale consente comunque la prosecuzione della tutela nel merito e non vi è rischio di definitiva preclusione della posizione dedotta.
- In tema di esecuzione forzata, il rimedio del reclamo e quello dell'opposizione agli atti esecutivi vanno coordinati con la natura non decisoria del provvedimento impugnato: la mera gestione della fase sospensiva non trasforma il provvedimento in decisione definitiva.
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