Cassazione Civile, Ordinanza n. 37848/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di cessione del 25% del capitale sociale di una società immobiliare, concluso tra la società poi divenuta Findea’s S.r.l. e la società promissaria acquirente, con la partecipazione di ulteriori soggetti che si costituirono fideiussori delle obbligazioni di pagamento del prezzo. La promissaria acquirente agì per far dichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione del preliminare; la creditrice ottenne a sua volta un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo e degli accessori, poi opposto. In appello, la società creditrice transò sia con la debitrice principale in concordato preventivo sia con la società garante fallita; i garanti persone fisiche dichiararono di voler profittare di tali transazioni. La Corte d’appello ritenne tuttavia ancora valide ed efficaci le obbligazioni principali e di garanzia e condannò i garanti al pagamento di una somma, al netto degli importi già percepiti dalla creditrice. In Cassazione, i garanti e la creditrice contestano soprattutto: 1) se la transazione stipulata con la garante fallita riguardasse l’intera obbligazione o solo la quota di quel coobbligato; 2) se la dichiarazione degli altri garanti di voler profittare delle transazioni fosse efficace o dovesse considerarsi tacitamente rinunciata per effetto della prosecuzione del giudizio; 3) se, in conseguenza, fosse corretta la condanna al pagamento e la quantificazione del residuo dovuto. I ricorrenti principali deducono inoltre violazioni degli artt. 1304 e 1941 c.c. e vizi motivazionali sulla misura del credito residuo e sul calcolo degli interessi. La Corte di cassazione accoglie il ricorso incidentale della creditrice nei limiti indicati in motivazione, censura l’interpretazione della transazione e la valutazione degli effetti dell’adesione ex art. 1304 c.c., e ritiene assorbiti gli altri ricorsi e motivi.
La decisione
La Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente alle questioni relative alla validità ed efficacia del contratto preliminare e della garanzia, nonché agli effetti delle transazioni intervenute con la debitrice principale e con la garante fallita. Ritiene errata l’interpretazione della transazione operata dalla Corte d’appello e afferma che l’oggetto della transazione tra creditore e coobbligato non può essere desunto in astratto dal solo tenore letterale, ma richiede una ricostruzione concreta della volontà comune delle parti. Inoltre, precisa che la dichiarazione del coobbligato di voler profittare della transazione non può essere letta automaticamente come rinuncia, ma va valutata alla luce della condotta complessiva e dell’eventuale incompatibilità con la prosecuzione del giudizio. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1304 c.c.
la dichiarazione del coobbligato solidale di voler profittare della transazione stipulata da altro coobbligato può estendere gli effetti dell’accordo; l’oggetto e gli effetti della transazione vanno però accertati concretamente, e non in modo automatico o secundum eventum litis
art. 1941 c.c.
richiamato in relazione alla fideiussione e agli effetti della garanzia prestata rispetto al debito principale
artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.
l’interpretazione della transazione deve seguire i canoni ermeneutici e non può trascurare il testo delle clausole, la coerenza complessiva dell’accordo, la buona fede e l’effetto utile delle pattuizioni
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso come parametro della dedotta violazione di legge
art. 1182 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla quantificazione della prestazione pecuniaria
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per i dedotti vizi della motivazione o della sentenza
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata come fondamento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito delle memorie
art. 5 d.lvo 231/2002
richiamato per la liquidazione degli interessi di mora sulla somma dovuta
art. 96, comma 3, L.F.
richiamato in relazione all’ammissione al passivo e alla riduzione concordata del credito
art. 1282 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di decorrenza degli interessi
Massime di principio
- Nella transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati solidali, l’oggetto dell’accordo non si determina automaticamente dal solo importo nominale indicato, ma va ricostruito in concreto secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., per stabilire se le parti abbiano inteso definire l’intera obbligazione o solo la posizione del transigente.
- Se la transazione riguarda l’intero rapporto obbligatorio, gli altri coobbligati che dichiarino di voler profittare dell’accordo possono avvalersene; se invece l’accordo riguarda solo la quota del transigente, non produce effetti esterni nei confronti degli altri, salvo quanto eventualmente rilevi nella riduzione del credito azionato contro di loro.
- La dichiarazione del coobbligato di voler profittare della transazione non può essere valutata in modo astratto e automatico come rinuncia: il giudice deve accertare in concreto il significato complessivo della condotta processuale e negoziale delle parti, specie quando la prosecuzione del giudizio possa essere spiegata dalla necessità di far valere la transazione solo nell’ipotesi in cui essa sia effettivamente ammissibile.
- Non è corretta un’interpretazione della transazione che svuoti di contenuto una clausola espressamente limitativa dell’oggetto dell’accordo o che conduca, in contrasto con la volontà espressa dalle parti, a far risultare una rinuncia al credito più ampia di quella pattuita.
- In presenza di transazioni collegate a posizioni di debito solidale e di fideiussione, la ricostruzione dell’assetto negoziale deve tener conto sia delle clausole che definiscono l’oggetto dell’accordo sia della coerenza sistematica dell’intero testo contrattuale e delle vicende processuali connesse.
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