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Sentenza

Sentenza del 28/09/2018 n. 23491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per il 2003. Il motivo principale riguardava la rivalutazione fiscale degli automezzi: la società aveva rivalutato soltanto alcuni autobus appartenenti alla stessa categoria omogenea, deducendo poi i relativi maggiori ammortamenti. L'Agenzia sosteneva che la rivalutazione dovesse necessariamente riguardare tutti i beni della medesima categoria. La società aveva inoltre contestato altri rilievi relativi a spese legali, acquisti di beni e minusvalenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la rivalutazione fiscale deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Se alcuni beni vengono esclusi, gli effetti fiscali della rivalutazione devono essere disconosciuti anche per gli altri beni della categoria. È stato ritenuto irrilevante il richiamo della società a una circolare dell'Agenzia delle Entrate, poiché le circolari non sono fonti normative e non possono eliminare il debito d'imposta; l'affidamento del contribuente può eventualmente incidere soltanto su sanzioni e interessi. Il primo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito e il terzo è stato rigettato. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, mentre il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è stato rigettato e gli altri due dichiarati inammissibili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Articoli 10, 11 e 12 della legge n. 342 del 2000

    La rivalutazione "deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea".

    La rivalutazione fiscale dei beni materiali e immateriali è ammessa solo se effettuata secondo criteri uniformi e per l'intera categoria omogenea. L'esclusione anche di alcuni beni comporta la perdita degli effetti fiscali della rivalutazione per gli altri beni della stessa categoria.

  • Articolo 4 del decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162

    Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

    La disposizione conferma l'obbligo di rivalutazione integrale dei beni appartenenti alla medesima categoria, impedendo una selezione discrezionale dei singoli beni.

  • Articolo 2, comma 25, della legge n. 350 del 2003

    La norma ha riaperto i termini per usufruire della rivalutazione, estendendo il beneficio ai beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2002.

  • Articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000

    Il principio di tutela dell'affidamento può escludere sanzioni e interessi quando il contribuente abbia seguito un'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, ma non elimina l'obbligazione tributaria principale.

  • Articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    L'appello tributario è ammissibile quando consente di comprendere le critiche rivolte alla sentenza di primo grado; non è necessario formulare motivi estranei alle questioni già trattate, purché la decisione impugnata sia adeguatamente censurata.

Massime di principio

  • Quando una normativa fiscale richiede una rivalutazione per categorie omogenee, il contribuente deve includere tutti i beni appartenenti alla categoria; non può scegliere soltanto quelli economicamente più favorevoli.
  • Il mancato rispetto dell'obbligo di rivalutazione integrale può comportare la perdita degli effetti fiscali dell'operazione per tutti i beni della categoria, non soltanto per quelli esclusi.
  • Una circolare dell'Amministrazione finanziaria non può modificare o derogare alla legge né sanare autonomamente una decadenza fiscale. Il suo contenuto può rilevare, in presenza di affidamento incolpevole, soprattutto per sanzioni e interessi.
  • Il giudice del rinvio deve verificare in concreto l'eventuale applicabilità di regolarizzazioni, versamenti effettuati, sanzioni e interessi, ma non può riconoscere un beneficio fiscale contrario alla disciplina primaria.
  • Le questioni dichiarate assorbite o non esaminate nel merito possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio, mentre in cassazione manca normalmente l'interesse a impugnarle finché non vi sia stata una soccombenza effettiva.

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