Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e censurava la motivazione del Tribunale che si sarebbe basata essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese (Pietro e Camillo Mira), senza tener conto della presunta illogicità delle loro versioni e della carenza di riscontri oggettivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (concorso in tentato omicidio e tentata estorsione aggravati dall'art. 416-bis.1). La conferma si è basata su elementi combinati: dichiarazioni ritenute precise delle persone offese, immagini di videosorveglianza che collocano il ricorrente nei luoghi e negli orari indicati, il rinvenimento nel giubbotto del ricorrente di un caricatore compatibile e il ritrovamento di bossoli. Conseguentemente è stata mantenuta la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina la funzione del Tribunale quale giudice del riesame delle misure cautelari; la decisione di merito è stata mantenuta dal giudice del riesame e confermata dalla Corte di legittimità, che ha valutato la correttezza della motivazione.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza dell'aggravante di metodo mafioso: la presenza di condizioni previste dall'art. 416-bis ha inciso sulla qualificazione e gravità delle accuse (aggravamento delle fattispecie contestate).
artt. 56, 100, 575, 577 n.3, 628 comma 3 n.1, 629 cod. pen.
Norme penali richiamate per la ricostruzione dei reati contestati (tentato omicidio, tentata estorsione, concorso e aggravanti): la Corte ha confermato la congruità degli addebiti provvisori sulla base degli indizi raccolti.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole probatorie per il giudizio di merito; la Corte ricorda che in sede cautelare non si richiedono gli stessi criteri probatori del giudizio definitivo (non è necessario il rispetto integrale dell'art. 192, comma 2, nella fase cautelare).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento cautelare (richiamata nella censura), comunque la Corte ha esaminato la motivazione senza ravvisare vizi che ne compromettessero la razionalità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti e rigettato perché la Corte non ha rilevato vizio di motivazione tale da giustificare annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione del motivo in cassazione (il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disposizione).
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento; la cancelleria curerà gli adempimenti previsti.
art. 23 d.l. n. 137/2020 (e succ. modd.)
Autorizzazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero in videoconferenza o altre procedure straordinarie; citato in relazione alla requisitoria scritta del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare è sufficiente la presenza di "gravi indizi di colpevolezza" (giudizio di qualificata probabilità), non il grado di prova richiesto per la condanna definitiva.
- La Corte di cassazione, nel controllo sui provvedimenti cautelari, verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi a questo per una diversa valutazione degli elementi indiziari.
- Le dichiarazioni delle persone offese possono costituire elemento rilevante di indizio purché ritenute precise, coerenti e circostanziate; tali dichiarazioni possono essere valorizzate insieme ad altri riscontri oggettivi (video, repertamento di munizionamento, rinvenimento di parti d'arma).
- La provenienza illecita dell'oggetto della richiesta (es. proventi da scommesse clandestine) non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di estorsione: rimane l'ingiustizia del profitto e il danno per la persona offesa.
- La prova dell'animus necandi nel tentato omicidio può essere desunta in via indiretta dai comportamenti e dalle modalità della condotta (idoneità e non equivocità dell'azione), senza necessità di ammissioni esplicite.
- Per ottenere l'annullamento in cassazione del provvedimento cautelare è necessario dimostrare vizi della motivazione tali da renderla manifestamente illogica o contraddittoria; una diversa valutazione degli elementi indiziari, se coerente, non è sufficiente.
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