Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e censurava la motivazione del Tribunale che si sarebbe basata essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese (Pietro e Camillo Mira), senza tener conto della presunta illogicità delle loro versioni e della carenza di riscontri oggettivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (concorso in tentato omicidio e tentata estorsione aggravati dall'art. 416-bis.1). La conferma si è basata su elementi combinati: dichiarazioni ritenute precise delle persone offese, immagini di videosorveglianza che collocano il ricorrente nei luoghi e negli orari indicati, il rinvenimento nel giubbotto del ricorrente di un caricatore compatibile e il ritrovamento di bossoli. Conseguentemente è stata mantenuta la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la funzione del Tribunale quale giudice del riesame delle misure cautelari; la decisione di merito è stata mantenuta dal giudice del riesame e confermata dalla Corte di legittimità, che ha valutato la correttezza della motivazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza dell'aggravante di metodo mafioso: la presenza di condizioni previste dall'art. 416-bis ha inciso sulla qualificazione e gravità delle accuse (aggravamento delle fattispecie contestate).

  • artt. 56, 100, 575, 577 n.3, 628 comma 3 n.1, 629 cod. pen.

    Norme penali richiamate per la ricostruzione dei reati contestati (tentato omicidio, tentata estorsione, concorso e aggravanti): la Corte ha confermato la congruità degli addebiti provvisori sulla base degli indizi raccolti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole probatorie per il giudizio di merito; la Corte ricorda che in sede cautelare non si richiedono gli stessi criteri probatori del giudizio definitivo (non è necessario il rispetto integrale dell'art. 192, comma 2, nella fase cautelare).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento cautelare (richiamata nella censura), comunque la Corte ha esaminato la motivazione senza ravvisare vizi che ne compromettessero la razionalità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti e rigettato perché la Corte non ha rilevato vizio di motivazione tale da giustificare annullamento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del motivo in cassazione (il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disposizione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento; la cancelleria curerà gli adempimenti previsti.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 (e succ. modd.)

    Autorizzazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero in videoconferenza o altre procedure straordinarie; citato in relazione alla requisitoria scritta del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare è sufficiente la presenza di "gravi indizi di colpevolezza" (giudizio di qualificata probabilità), non il grado di prova richiesto per la condanna definitiva.
  • La Corte di cassazione, nel controllo sui provvedimenti cautelari, verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi a questo per una diversa valutazione degli elementi indiziari.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono costituire elemento rilevante di indizio purché ritenute precise, coerenti e circostanziate; tali dichiarazioni possono essere valorizzate insieme ad altri riscontri oggettivi (video, repertamento di munizionamento, rinvenimento di parti d'arma).
  • La provenienza illecita dell'oggetto della richiesta (es. proventi da scommesse clandestine) non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di estorsione: rimane l'ingiustizia del profitto e il danno per la persona offesa.
  • La prova dell'animus necandi nel tentato omicidio può essere desunta in via indiretta dai comportamenti e dalle modalità della condotta (idoneità e non equivocità dell'azione), senza necessità di ammissioni esplicite.
  • Per ottenere l'annullamento in cassazione del provvedimento cautelare è necessario dimostrare vizi della motivazione tali da renderla manifestamente illogica o contraddittoria; una diversa valutazione degli elementi indiziari, se coerente, non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.