Cassazione Penale, Sentenza n. 43883/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Dessì impugna l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (Daspo con obbligo di presentazione quinquennale). Denuncia: 1) violazione del termine di 48 ore previsto dalla legge (art. 6, L. n. 401/1989) perché la notifica è avvenuta alle 09:25 del 01/06/2024 e la convalida è intervenuta lo stesso giorno; 2) omessa valutazione della memoria difensiva depositata via PEC il 03/06/2024; 3) carenza e incongruenza nella motivazione circa le ragioni di pericolosità e la qualificazione della condotta contestata (diversa descrizione dei fatti tra atto questorile e atto giudiziale).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida del provvedimento del Questore è intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, violando il diritto di difesa. Perciò ha dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e l'ha annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Di conseguenza è cessata l'efficacia dell'obbligo di presentazione previsto dal provvedimento del Questore dell'08/05/2024. È rimasta intatta la parte amministrativa relativa al divieto di accesso ad impianti/manifestazioni; la cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore.
Norme richiamate
Legge n. 401 del 1989, art. 6
Il termine a disposizione dell'interessato per depositare memorie/deduzioni al GIP in vista della convalida del provvedimento deve essere di almeno 48 ore dalla notifica; tale termine mira a garantire il diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
La convalida intervenuta prima del decorso del termine difensivo integra una nullità di ordine generale; da essa consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con effetto rescindente rispetto alla misura impugnata.
Massime di principio
- Se il GIP convalida un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione prima che siano decorse 48 ore dalla notifica, tale convalida è nulla e va annullata senza rinvio.
- Se il difensore produce memorie o deduzioni entro il termine di 48 ore, il giudice è tenuto ad esaminare e a riferire, anche sostanzialmente, sulle argomentazioni difensive; l'omessa considerazione comporta vizio annullabile.
- La nullità per violazione del termine difensivo è di ordine generale (art. 178 c.p.p.) e determina la perdita di efficacia dell'obbligo di presentazione, pur lasciando salvo l'eventuale nucleo amministrativo del divieto di accesso.
- Per evitare la nullità, le autorità devono rispettare i termini di notifica e concedere effettiva possibilità di difesa; il ricorrente deve documentare tempestivamente gli atti difensivi (PEC, ricevute di notifica).
- In casi simili, chi subisce la convalida anticipata può chiedere l'annullamento senza rinvio e la cessazione dell'efficacia della sola misura dell'obbligo di presentazione, mentre altre misure amministrative possono richiedere separata impugnazione.
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