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Sentenza

Sentenza n. 2759/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di autorizzazione della rete di imprese GENIUSLAB 4.0, presentata inizialmente il 30 dicembre 2019, aggiornata con avviso di variazione della composizione il 29 dicembre 2023 e sollecitata il 5 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (laboratori accreditati)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti, tutte erogatrici di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSR, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’ASP di Palermo rispetto alla domanda di autorizzazione della rete di imprese GENIUSLAB 4.0 e alla successiva comunicazione di variazione della sua composizione. Hanno dedotto la violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dei principi di efficienza, efficacia e tempestività, oltre che del dovere di leale collaborazione, rilevando che l’amministrazione non aveva adottato alcuna determinazione, neppure interlocutoria, dopo oltre sei anni dall’istanza originaria e oltre un anno dal sollecito del 5 giugno 2025. Hanno chiesto che fosse imposto all’ASP di concludere il procedimento entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la posizione qualificata delle ricorrenti in base al D.A. n. 182/2017, che attribuisce all’ASP territorialmente competente il compito di verificare e autorizzare le aggregazioni laboratoristiche, anche costituite mediante contratto di rete dotato di soggettività giuridica. Ha inoltre rilevato che la normativa regionale contempla la costituzione di reti di impresa per il raggiungimento degli standard organizzativi e di personale delle strutture accreditate. Poiché l’ASP non aveva concluso il procedimento con una determinazione espressa e motivata, favorevole o sfavorevole, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. L’ASP è stata obbligata a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale successivo provvedimento, previa istanza della parte ricorrente e in caso di perdurante inerzia. L’ASP è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Sussistendo, per quanto detto, l’obbligo di provvedere in capo alla P.A., ne discende, conseguentemente, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Asp di Palermo sull’istanza delle società ricorrenti, non avendo l’amministrazione concluso il relativo procedimento, motivatamente determinandosi in senso favorevole o sfavorevole, con provvedimento espresso, nel termine prescritto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990.

    Quando sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza qualificata, il procedimento deve concludersi entro il termine previsto con un provvedimento espresso e motivato, quale che sia il suo contenuto; l’inerzia determina l’illegittimità del silenzio.

  • art. 13, comma 55, l.r. Sicilia 25 maggio 2022, n. 13

    La legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022, all’art. 13 co. 55, dispone inoltre che: “Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall’art. 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009 n. 33. […]”.

    Le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale anche mediante la costituzione di reti di impresa.

  • D.A. n. 182 dell’1 febbraio 2017

    Nel caso di specie la posizione qualificata delle ricorrenti discende direttamente dal D.A. n. 182/2017 il quale individua nell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente il soggetto deputato alla verifica e all’autorizzazione delle aggregazioni laboratoristiche costituite anche nella forma del contratto di rete dotato di soggettività giuridica.

    Per le aggregazioni di laboratori, comprese quelle costituite nella forma di contratto di rete dotato di soggettività giuridica, la verifica e l’autorizzazione spettano all’ASP territorialmente competente; ciò fonda la posizione qualificata delle strutture interessate e l’obbligo di definire la relativa istanza.

  • art. 97 Cost.

    indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia

    Il dovere di correttezza e buona amministrazione comporta l’obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso quando esigenze di giustizia sostanziale lo richiedano, anche in assenza di una specifica norma che imponga di rispondere a ogni istanza non palesemente abnorme.

Massime di principio

  • L’amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato su un’istanza proveniente da soggetti titolari di una posizione qualificata, quando la disciplina di settore attribuisce all’ente la competenza a verificare e autorizzare l’attività richiesta; l’obbligo sussiste indipendentemente dal segno favorevole o sfavorevole della decisione.
  • Il dovere di provvedere può derivare, oltre che da una specifica disposizione normativa, dalla posizione qualificata del privato e da esigenze di giustizia sostanziale, in rapporto ai doveri di correttezza e buona amministrazione.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta a un eventuale successivo accertamento della persistente inerzia e a una richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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