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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32422/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore con mansioni di percussionista, impiegato da molti anni con una successione di contratti a tempo determinato presso una fondazione lirico-sinfonica, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del contratto a termine con decorrenza 6 novembre 2018 e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, oltre all’indennità prevista dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2015. In primo grado il Tribunale ha dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto, ma ha escluso la conversione ritenendo che, trattandosi di ente pubblico/assimilato, fosse possibile solo una tutela risarcitoria. In appello, invece, la domanda è stata integralmente respinta: la Corte territoriale ha ritenuto che le causali inserite nei contratti fossero concrete e non meramente apparenti, che il lavoratore avesse svolto le attività indicate senza contestazioni utili, che non vi fosse contrasto con la disciplina UE e che, comunque, non risultasse superato il limite di durata complessiva dei 36 mesi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 19, 21, 29 d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse invertito l’onere della prova e avesse ritenuto sufficiente la mera enunciazione contrattuale delle ragioni temporanee senza verificare la loro reale sussistenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il pensionamento del percussionista stabile nel 2016 e il conseguente utilizzo del ricorrente per coprire quel posto; 3) violazione della disciplina del d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal d.l. n. 87/2018 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che per il contratto stipulato dopo il 31 ottobre 2018 si dovesse applicare la disciplina più restrittiva sui rinnovi; 4) violazione degli artt. 19 e 29 d.lgs. n. 81/2015, sempre come novellati, per avere la Corte d’appello computato il limite di durata solo con riferimento ai contratti non coperti da decadenza e non a tutti i rapporti a termine intercorsi tra le parti. La Fondazione non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla non contestazione dell’effettiva adibizione del lavoratore alle mansioni e alle esigenze produttive/artistico-temporanee indicate nei contratti; il secondo perché il fatto del pensionamento era comunque menzionato in sentenza e non era decisivo, essendo comunque coperto dalla valutazione di merito e dalla non contestazione; il terzo perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, e comunque priva di specificità per mancata trascrizione del contenuto contrattuale; il quarto perché la sentenza impugnata si sorreggeva su una prima autonoma ratio decidendi, non scalfita dalle censure, relativa alla sussistenza di ragioni obiettive idonee a escludere l’abuso del termine e alla conformità con la disciplina UE. Nulla è stato statuito sulle spese, essendo la resistente rimasta intimata. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come base della domanda del lavoratore per ottenere l’indennità risarcitoria conseguente all’illegittimità del termine.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    Invocato per il regime dei contratti a tempo determinato, dei rinnovi e del limite di durata; la Corte richiama la disciplina come parametro di legittimità e rileva che le censure nuove o non specifiche non possono essere esaminate.

  • art. 21 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla disciplina dei rinnovi/proroghe dei contratti a termine.

  • art. 29 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato insieme agli artt. 19 e 21 nella doglianza del ricorrente sulla disciplina dei contratti a termine.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere un’erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha valorizzato la non contestazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale posta a fondamento dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte nega la decisività del fatto dedotto e rimarca i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nella censura sull’interpretazione del contratto e della disciplina dei rinnovi.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nella censura interpretativa del contratto e della normativa applicabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la non contestazione produce relevatio ad onere probandi ed è apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la carenza di specificità del ricorso, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto del contratto necessario al controllo della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l’atto di sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale parametro eurounitario in tema di abuso dei contratti a termine.

  • Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La Corte richiama la clausola 5 e le misure di contrasto all’abuso del termine, ritenendo che la presenza di una ragione obiettiva nel contratto sia misura idonea a escludere il contrasto con la disciplina UE.

  • clausola n. 5 dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come parametro sulle misure di prevenzione dell’abuso nei contratti a termine.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che deduce violazione dell’onere della prova è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sulla non contestazione dei fatti rilevanti.
  • La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, ove apprezzata dal giudice di merito, esonera la parte avversaria dall’onere di provarli e il relativo accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del difetto assoluto o apparenza di motivazione o della manifesta illogicità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto dedotto non sia davvero decisivo, oppure sia stato comunque considerato nella motivazione, e quando la critica tenda solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Non sono proponibili in cassazione questioni nuove, mai trattate nella sentenza impugnata, salvo che siano rilevabili d’ufficio o costituiscano sviluppi di questioni già dibattute sulla base degli stessi fatti; inoltre, il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti rilevanti.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve attaccarle tutte specificamente; l’inidoneità di una sola censura lascia ferma la decisione.
  • Nel controllo di legittimità sui contratti a termine, la presenza di una causale concreta e di un’effettivo impiego del lavoratore nelle attività indicate può essere valorizzata quale elemento idoneo a escludere l’abuso del termine rispetto alla disciplina interna e ai parametri eurounitari.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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