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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15374/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato la confisca della somma di denaro sequestrata e confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente in lieve entità, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorso non contesta l'affermazione di responsabilità, ma deduce un vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., ritenendo non correttamente quantificato l'incremento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e diretto solo al trattamento punitivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica perché aveva fondato l'aumento sulla gravità del fatto, sui precedenti penali anche specifici e sulla commissione del reato in violazione del divieto di dimora nella Regione Lombardia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata quanto alla condanna e al trattamento sanzionatorio, salvo la già disposta revoca della confisca della somma sequestrata e la restituzione all'avente diritto effettuata dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    richiamato come fattispecie incriminatrice per il reato di detenzione di stupefacente di lieve entità, oggetto di riqualificazione in primo grado e conferma in appello

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la disciplina della continuazione e per la quantificazione dell'aumento di pena sui reati satellite

  • art. 133 c.p.

    usato come parametro per la determinazione discrezionale degli aumenti di pena in continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    usato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In tema di continuazione, quando il giudice della cognizione riconosce la continuazione esterna e individua come reato più grave uno già giudicato in altre decisioni irrevocabili, deve determinare l'aumento per i reati satellite tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia non è tenuto a ridurre automaticamente porzioni di pena già fissate nelle sentenze irrevocabili, in assenza di elementi che ne indichino l'iniquità.
  • La motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena è sufficiente se il giudice esprime, anche sinteticamente, la valutazione di uno o più criteri dell'art. 133 c.p.; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di arbitrio manifesto o di ragionamento manifestamente illogico.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente il trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile.
  • La gravità del reato, i precedenti penali specifici e la commissione del fatto in violazione di una misura cautelare possono legittimare la conferma dell'aumento di pena disposto per continuazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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