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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4870/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto nei confronti della società cedente di accertare la nullità o l’illegittimità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., della cessione del ramo d’azienda “Servizi Ambientali” a una società cessionaria, stipulata il 28 ottobre 2004 con decorrenza dal 1° novembre 2004, e la conseguente inefficacia del trasferimento del suo rapporto di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2 febbraio 2017, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, applicando la ragione più liquida: anche ipotizzando l’assenza dei presupposti dell’art. 2112 c.c., aveva ritenuto che il lavoratore avesse manifestato tacitamente il consenso alla cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c., avendo lavorato per oltre nove anni alle dipendenze della cessionaria senza contestazioni. Il lavoratore ha proposto sette motivi. Con i primi tre ha dedotto che la Corte d’appello avrebbe attribuito al contratto nullo di cessione d’azienda gli effetti di una diversa cessione del contratto di lavoro, in mancanza dei presupposti della conversione ex art. 1424 c.c., di accordo e di domanda; ha inoltre denunciato violazione del giudicato interno e dell’art. 112 c.p.c. Con il quarto e il quinto motivo ha contestato l’inferenza del consenso tacito dalla sola inerzia e dalla prosecuzione del lavoro, deducendo anche la formazione di un giudicato interno sul punto. Con il sesto motivo ha lamentato l’omesso esame dell’esistenza di un’impugnazione stragiudiziale della cessione, che la società avrebbe riconosciuto nelle note depositate in primo grado. Con il settimo motivo ha censurato l’impiego della ragione più liquida e la trattazione della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., assumendo che l’accertamento della nullità della cessione del ramo d’azienda fosse passato in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti alla decisione impugnata: la Corte d’appello non aveva applicato l’art. 1424 c.c. né affermato che il contratto nullo di cessione del ramo avesse prodotto effetti negoziali diversi, ma aveva autonomamente ravvisato il consenso del lavoratore alla cessione del rapporto ex art. 1406 c.c.; inoltre, la società aveva impugnato anche l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e il ricorrente non aveva dimostrato, riportando i pertinenti passaggi dell’appello, la formazione del dedotto giudicato interno. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava che la questione dell’impugnazione stragiudiziale fosse stata devoluta al giudice d’appello. Il quarto e il quinto motivo non sono stati accolti: la valutazione di merito si fondava congiuntamente sull’inerzia protratta per oltre nove anni, sulla prestazione lavorativa ininterrotta per la cessionaria e sull’assenza di contestazioni, e non era stata adeguatamente censurata secondo le regole del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui l’accertamento della volontà concorde desunta da un comportamento concludente è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione nei limiti dei vizi deducibili. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché muoveva dalla formazione di un giudicato interno non dimostrata. Il lavoratore è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    resterebbe che il lavoratore aveva prestato il proprio consenso alla cessione del rapporto a favore della cessionaria, attraverso un comportamento concludente

    La cessione del contratto di lavoro richiede il consenso del lavoratore, che può essere manifestato anche tacitamente attraverso un comportamento concludente; nel caso concreto la Corte d’appello lo aveva desunto dalla prolungata prosecuzione del rapporto presso la cessionaria e dall’assenza di contestazioni.

  • art. 2112 c.c.

    anche volendo ritenere il difetto dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., ed esclusa, pertanto, l’automatica continuazione del rapporto in capo al soggetto cessionario, si dovesse in ogni caso rilevare, nel caso di specie, una manifestazione tacita di consenso da parte del lavoratore alla cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c.

    La Corte distingue la continuazione automatica del rapporto conseguente al trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. dalla cessione consensuale del singolo contratto di lavoro: anche ove manchino i presupposti del trasferimento ex art. 2112, può rilevare un distinto consenso del lavoratore alla cessione ex art. 1406 c.c.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte (in fattispecie di risoluzione del contratto a termine per mutuo consenso ma con affermazione di un principio di diritto estensibile ad ogni ipotesi in cui venga in considerazione un comportamento concludente del prestatore di lavoro), “in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5 tempo per tempo vigente”

    L’accertamento della volontà ricavata da comportamenti concludenti è un apprezzamento di merito e può essere sindacato in cassazione soltanto nei limiti e secondo le rigorose condizioni previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Nè il ricorrente ha dimostrato, nella inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la formazione di un giudicato interno, pur evocato in vari luoghi e sotto diversi profili, non riportando i passi del ricorso in appello della società che potrebbero sostenere tale deduzione.

    Chi deduce in cassazione la formazione di un giudicato interno deve assolvere l’onere di specificità previsto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., indicando e riportando i pertinenti atti processuali da cui la deduzione dovrebbe risultare.

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente rilevato d’ufficio la produzione di effetti diversi rispetto a quelli del contratto nullo.

    La censura di ultrapetizione non è fondata per il solo fatto che il giudice abbia esaminato la possibile cessione del rapporto di lavoro: nel caso deciso, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata non aveva convertito il contratto nullo, ma aveva accertato autonomamente un consenso tacito alla cessione.

  • art. 2909 c.c.

    Nè il ricorrente ha dimostrato, nella inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la formazione di un giudicato interno, pur evocato in vari luoghi e sotto diversi profili, non riportando i passi del ricorso in appello della società che potrebbero sostenere tale deduzione.

    La deduzione che una statuizione sia coperta da giudicato interno deve essere specificamente dimostrata mediante l’indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, non può impedire l’esame della distinta questione decisa dal giudice d’appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Nè il ricorrente ha dimostrato, nella inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la formazione di un giudicato interno, pur evocato in vari luoghi e sotto diversi profili, non riportando i passi del ricorso in appello della società che potrebbero sostenere tale deduzione.

    Il giudicato interno invocato come preclusione deve risultare dagli atti e la sua formazione va dimostrata in modo specifico nel ricorso per cassazione; il richiamo non documentato non è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La cessione del contratto di lavoro può risultare da un consenso tacito del lavoratore manifestato mediante comportamenti concludenti; la prolungata prosecuzione della prestazione presso il cessionario, valutata insieme all’inerzia e all’assenza di contestazioni, può essere considerata dal giudice di merito come elemento dimostrativo di tale consenso.
  • L’accertamento della volontà negoziale desunta da comportamenti concludenti è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione soltanto nei limiti dei vizi deducibili e se adeguatamente censurato.
  • La cessione del rapporto di lavoro fondata sul consenso ex art. 1406 c.c. è questione distinta dalla prosecuzione automatica del rapporto prevista dall’art. 2112 c.c.; l’eventuale mancanza dei presupposti del trasferimento d’azienda non esclude, di per sé, che possa essere accertato un distinto consenso alla cessione del contratto.
  • Chi invoca la formazione di un giudicato interno in cassazione deve indicare e riportare gli atti processuali rilevanti, in conformità all’onere di specificità previsto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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