Cassazione Penale, Ordinanza n. 06907/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in relazione a una vicenda nata da un conflitto per la rimozione di vasi collocati nei pressi dell'ingresso dell'abitazione della persona offesa, aveva già in primo grado riqualificato il fatto da violenza privata consumata ex art. 610 c.p. a tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex artt. 56 e 393 c.p. In cassazione deduceva, in sostanza, l'assenza di un titolo in capo alla persona offesa per agire giudizialmente a tutela del diritto alla rimozione dei vasi e sosteneva la non configurabilità del delitto di cui all'art. 393 c.p. nella forma tentata. La parte civile, nel giudizio di legittimità, si era limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza articolare specifiche difese sui motivi del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché la questione non era stata proposta in appello; ha comunque osservato che la doglianza era manifestamente infondata perché la tutela possessoria opera anche in situazioni come quella esaminata, a prescindere dalla legittimità dell'occupazione del suolo pubblico. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla non configurabilità del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese alla parte civile, poiché questa non aveva svolto una reale attività difensiva diretta a contrastare i motivi del ricorso.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può configurarsi anche nella forma tentata; la doglianza contraria è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 610 c.p.
Era la iniziale contestazione, poi riqualificata nel giudizio di merito; la vicenda originaria era stata ricondotta a una diversa fattispecie rispetto alla violenza privata.
artt. 56 e 393 c.p.
La Corte ha preso atto della riqualificazione del fatto in tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
artt. 610 e 611 c.p.p.
Indicano il rito camerale di legittimità nel quale, in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato, la condanna alle spese in favore della parte civile è subordinata allo svolgimento di un'effettiva attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni nuove che non siano state devolute con l'appello, salvo che attengano a profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- La tutela possessoria può giustificare la reazione giudiziaria della persona offesa anche quando sia controversa la legittimità amministrativa dell'occupazione del suolo pubblico, poiché un provvedimento amministrativo non può incidere sui diritti dei terzi.
- Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. è configurabile anche nella forma tentata, sicché non è corretta una deduzione che ne escluda in radice la punibilità del tentativo.
- Nel rito camerale di cassazione, la condanna dell'imputato in favore della parte civile per le spese processuali presuppone che la parte civile abbia effettivamente contrastato i motivi di ricorso; una mera richiesta di conferma della sentenza non è sufficiente.
Come è indicizzato
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