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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30456/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il provvedimento impugnato riguardava la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concesso a una persona condannata, dopo la sospensione della misura disposta dal magistrato di sorveglianza e ratificata dal tribunale di sorveglianza. Il ricorrente ha proposto ricorso per vizio di motivazione, deducendo travisamento della prova per invenzione: secondo lui, nel provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva affievolito la misura cautelare della custodia in carcere sostituendola con gli arresti domiciliari, non vi era alcun riferimento alla conferma della gravità indiziaria, che sarebbe stata invece posta a fondamento della revoca della misura alternativa. La doglianza, in sostanza, contestava la coerenza motivazionale del provvedimento di revoca, assumendo l'assenza del presupposto indiziario necessario a sostenerlo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto palesemente errato il ragionamento del ricorrente, osservando che il mantenimento della misura cautelare, sia pure nella forma attenuata degli arresti domiciliari, presuppone necessariamente la sussistenza della gravità degli indizi a carico dell'indagato; in mancanza, la misura sarebbe stata revocata del tutto. Ne consegue che non vi era alcun travisamento della prova idoneo a inficiare il provvedimento impugnato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata quale base per applicare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza, la permanenza di una misura cautelare, anche nella forma meno afflittiva degli arresti domiciliari, implica necessariamente la valutazione positiva della gravità indiziaria; se tale presupposto manca, la misura deve essere revocata e non semplicemente mantenuta in forma attenuata.
  • La deduzione di travisamento della prova è infondata quando si fonda su una lettura incompatibile con la logica del provvedimento impugnato e con i presupposti giuridici che ne giustificano l'adozione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e può comportare la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende quando non emerga che la parte abbia presentato l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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