Cassazione Penale, Sentenza n. 36640/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione: nelle decisioni di merito ci sono contraddizioni insanabili sulla dinamica e sugli elementi del reato. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'imputato si fosse fermato dopo l'incidente, che la persona offesa non mostrasse segni di lesioni e aveva assolto dall'omissione di soccorso, qualificando il fatto come violazione dell'art. 189, comma 6 (fuga dopo incidente) per non aver fornito le proprie generalità; in appello invece si afferma che il ricorrente si era allontanato repentinamente senza prestare soccorso (configurando l'art. 189, comma 7, omissione di soccorso). La difesa ha dedotto che le due ricostruzioni sono inconciliabili e che la motivazione non chiarisce la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per il reato di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La Corte ha rilevato contraddizioni nella ricostruzione dei fatti tra primo e secondo grado, l'incertezza sulla dinamica e sui segni di lesione e ha ritenuto che non fosse possibile accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, il dolo necessario per la fattispecie di fuga. Ha richiamato il principio che, nel reato di fuga, l'accertamento del dolo deve riferirsi alle circostanze concretamente percepite dall'agente al momento della condotta; alla luce delle discrepanze la Corte ha applicato la regola di cui all'art. 533 c.1 c.p.p. a favore dell'imputato.
Norme richiamate
art. 189 cod. strada, comma 6
Fattispecie della "fuga" dopo incidente: richiede che l'agente, percependo circostanze indicative di un sinistro idoneo a arrecare danno alle persone, si allontani; l'accertamento del dolo (anche eventuale) va fatto rispetto a ciò che l'agente ha concretamente rappresentato e percepito al momento della condotta
art. 189 cod. strada, comma 7
Fattispecie dell'omissione di soccorso: riguarda il mancato aiuto alla persona rimasta coinvolta; la valutazione dipende dalla effettiva presenza di condizioni che richiedevano soccorso e dal comportamento concreto dell'agente
art. 533 cod. proc. pen.
Regola del dubbio a favore dell'imputato: se rimane un ragionevole dubbio sulla sussistenza dell'elemento costitutivo del reato, occorre assolvere
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013 (Borselli)
"Nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strad. l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone"
La Corte ha riaffermato che per condannare per fuga è necessario dimostrare che l'agente avesse percepito, al momento dell'allontanamento, elementi univoci che indicavano il rischio di danno alle persone
art. 186 cod. strada, comma 6
Nel testo di merito compare un richiamo a questa norma in relazione alla valutazione dei danni e delle generalità; nella motivazione di primo grado è stata impiegata per distinguere danni ai soli veicoli e giustificare l'assoluzione dall'omissione di soccorso (potrebbe trattarsi di riferimento testuale contestuale nella sentenza di merito)
Massime di principio
- Contraddizioni tra prime motivazioni e motivazioni d'appello sulla dinamica o sugli elementi essenziali del reato rendono l'accertamento incerto: se non è possibile ricondurre i fatti a una ricostruzione univoca, la Cassazione può annullare per insufficienza di prova e applicare il principio del dubbio in favore dell'imputato
- Per la fattispecie di fuga (art. 189 c.6) è indispensabile provare che l'agente, al momento dell'allontanamento, avesse percepito circostanze univoche indicanti un rischio per le persone; l'assenza di segni di lesione immediatamente percepibili può escludere il dolo necessario
- L'omissione di soccorso (art. 189 c.7) richiede prova del mancato intervento nonché della sussistenza di una situazione che richiedeva effettivo soccorso; la semplice successiva affermazione non è sufficiente se contraddetta da elementi probatori
- Se il giudice di merito cambia teoria dei fatti in appello senza fornire una motivazione coerente che risolva le discrepanze, la decisione può essere cassata senza rinvio quando la ricostruzione alternativa sia gravemente incerta
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe puntare a evidenziare incongruenze fattuali e probatorie tra gradi di giudizio e chiedere l'applicazione della regola del dubbio (art. 533 c.1 c.p.p.); l'accusa deve documentare chiaramente la percezione dell'agente delle circostanze di pericolo per ottenere condanna per fuga o omissione di soccorso
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