Cassazione Civile, Ordinanza n. 33157/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 64 l. fall.; in via subordinata il fallimento aveva anche proposto domanda di simulazione. La Corte d'appello aveva accolto l'eccezione dei convenuti ritenendo che all'azione ex art. 64 l. fall. si applicassero i termini decadenziali di cui all'art. 69-bis, comma 1, l. fall., e aveva quindi rigettato la domanda per tardività, qualificando sostanzialmente l'azione come revocatoria. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 69-bis l. fall., per avere la Corte territoriale erroneamente ricompreso l'azione ex art. 64 l. fall. tra le azioni revocatorie; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 64 l. fall., per non aver considerato la natura dichiarativa dell'azione di inefficacia, che la rende imprescrittibile e quindi non assoggettabile a decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, affermando che l'azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. non è un'azione revocatoria costitutiva ma un'azione dichiarativa di inefficacia degli atti a titolo gratuito, e che pertanto non le si applicano i termini di decadenza dell'art. 69-bis, comma 1, l. fall. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per il riesame della vicenda alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di denuncia della falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.
art. 64 l. fall.
L'azione prevista dalla norma è qualificata come azione dichiarativa di inefficacia di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, non come azione revocatoria.
art. 69-bis, comma 1, l. fall.
"le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione"
I termini decadenziali si applicano solo alle azioni revocatorie disciplinate nella sezione richiamata; non si estendono all'azione ex art. 64 l. fall.
art. 64 l. fall.
La natura dichiarativa dell'azione comporta l'imprescrittibilità e impedisce l'applicazione di termini decadenziali previsti per le azioni revocatorie.
art. 69-bis, primo comma, l. fall.
Il richiamo contenuto nella norma va interpretato restrittivamente alle sole azioni revocatorie della Sezione III, Capo III.
Massime di principio
- L'azione del curatore volta a far dichiarare l'inefficacia di atti a titolo gratuito del fallito ex art. 64 l. fall. ha natura dichiarativa e non costitutiva; perciò non è soggetta a prescrizione e non può essere assoggettata, per via interpretativa, ai termini decadenziali previsti per le azioni revocatorie.
- Il riferimento dell'art. 69-bis l. fall. alle "azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione" va letto in senso letterale e restrittivo: la decadenza opera solo per le azioni effettivamente revocatorie, non per tutte le azioni collocate nella medesima sezione del testo normativo.
- Non è consentita un'interpretazione estensiva dell'ambito applicativo di una decadenza processuale o sostanziale oltre il limite del significato testuale della disposizione.
- La diversa qualificazione dell'azione come dichiarativa di inefficacia, anziché come revocatoria, è decisiva per escludere l'applicazione dei termini di decadenza dell'art. 69-bis l. fall.
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