Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37764/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 79, comma 3, e 468, comma 1, c.p.p. e vizi di motivazione per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della lista testi depositata dalla persona offesa (sosteneva che la lista non fosse assimilabile alla memoria ex art. 90 c.p.p.); 2) violazione degli artt. 100 e 122 c.p.p., deducendo nullità della nuova costituzione di parte civile e della procura per mancata nomina a procuratore speciale; 3) vizio di motivazione per difformità fra il dispositivo letto in udienza (che non conteneva la condanna alle spese in favore della parte civile) e il dispositivo contenuto nella sentenza depositata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato il primo motivo ritenendo che la lista testi depositata dalla persona offesa rientrasse nella facoltà di indicazione degli elementi di prova ex art. 90 c.p.p.; ha rigettato anche il secondo motivo poiché l'atto di nomina depositato conteneva una manifestazione sufficientemente chiara della procura speciale per l'appello; ha invece accolto il terzo motivo rilevando la difformità tra dispositivo orale e dispositivo scritto e disponendo la correzione del dispositivo della sentenza impugnata eliminando la statuizione che condannava l'imputata al rimborso delle spese in favore della parte civile. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per la facoltà di discussione orale e per la procedura scritta in Cassazione; nel caso il difensore non ha chiesto discussione orale e la Procura generale ha prodotto requisitoria scritta

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti formali alla specificazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamati per delimitare i motivi ammessi

  • codice di procedura penale, art. 79, comma 3

    Richiamato nel contesto della disciplina degli atti della persona offesa in relazione all'indicazione dei mezzi di prova

  • codice di procedura penale, art. 468, comma 1

    Termini per la presentazione della lista testi; la Corte ha ritenuto che la lista depositata prima della costituzione formale della parte civile possa valere come indicazione ex art. 90

  • codice di procedura penale, art. 90

    La facoltà della persona offesa di indicare elementi di prova comprende anche il deposito della lista testi prima della costituzione formale come parte civile; la lista così depositata è utilizzabile senza necessità di ripresentazione

  • codice di procedura penale, art. 100

    Disciplina della procura speciale: la Corte ha avuto interpretazione estensiva, ritenendo sufficiente una manifestazione chiara di volontà di affidare il mandato per la specifica procedura, senza formule sacramentali

  • codice di procedura penale, art. 122

    Norme sulla costituzione di parte civile e relativi adempimenti; richiamata nel motivo sul nuovo deposito di nomina dell'avvocato e sulla validità della costituzione

Massime di principio

  • La lista testi depositata dalla persona offesa prima della costituzione formale come parte civile può essere considerata come indicazione di elementi di prova ai sensi dell'art. 90 c.p.p. e non richiede necessariamente una ripresentazione al momento della costituzione.
  • La procura speciale per costituirsi in giudizio non richiede formule particolari: è sufficiente una manifestazione chiara e specifica della volontà di conferire l'incarico per quella determinata fase/processo.
  • La difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo contenuto nella sentenza scritta non determina automaticamente la nullità della decisione; prevale il dispositivo orale ed è possibile correggere l'errore materiale per adeguare il testo scritto a quanto pronunciato in udienza.
  • In sede di Cassazione la valutazione è incentrata su questioni di diritto e di corretto inquadramento giuridico degli atti, mentre le questioni di merito e di prova sono in generale meno suscettibili di riforma salvo vizi di motivazione o di diritto evidenti.
  • Il successo parziale in cassazione è possibile: la Corte può confermare la condanna nella sostanza e al tempo stesso correggere specifiche statuizioni formali o accessorie (es. liquidazione delle spese) che risultino errate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.