Cassazione Penale, Sentenza n. 37764/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 79, comma 3, e 468, comma 1, c.p.p. e vizi di motivazione per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della lista testi depositata dalla persona offesa (sosteneva che la lista non fosse assimilabile alla memoria ex art. 90 c.p.p.); 2) violazione degli artt. 100 e 122 c.p.p., deducendo nullità della nuova costituzione di parte civile e della procura per mancata nomina a procuratore speciale; 3) vizio di motivazione per difformità fra il dispositivo letto in udienza (che non conteneva la condanna alle spese in favore della parte civile) e il dispositivo contenuto nella sentenza depositata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha rigettato il primo motivo ritenendo che la lista testi depositata dalla persona offesa rientrasse nella facoltà di indicazione degli elementi di prova ex art. 90 c.p.p.; ha rigettato anche il secondo motivo poiché l'atto di nomina depositato conteneva una manifestazione sufficientemente chiara della procura speciale per l'appello; ha invece accolto il terzo motivo rilevando la difformità tra dispositivo orale e dispositivo scritto e disponendo la correzione del dispositivo della sentenza impugnata eliminando la statuizione che condannava l'imputata al rimborso delle spese in favore della parte civile. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la facoltà di discussione orale e per la procedura scritta in Cassazione; nel caso il difensore non ha chiesto discussione orale e la Procura generale ha prodotto requisitoria scritta
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti formali alla specificazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamati per delimitare i motivi ammessi
codice di procedura penale, art. 79, comma 3
Richiamato nel contesto della disciplina degli atti della persona offesa in relazione all'indicazione dei mezzi di prova
codice di procedura penale, art. 468, comma 1
Termini per la presentazione della lista testi; la Corte ha ritenuto che la lista depositata prima della costituzione formale della parte civile possa valere come indicazione ex art. 90
codice di procedura penale, art. 90
La facoltà della persona offesa di indicare elementi di prova comprende anche il deposito della lista testi prima della costituzione formale come parte civile; la lista così depositata è utilizzabile senza necessità di ripresentazione
codice di procedura penale, art. 100
Disciplina della procura speciale: la Corte ha avuto interpretazione estensiva, ritenendo sufficiente una manifestazione chiara di volontà di affidare il mandato per la specifica procedura, senza formule sacramentali
codice di procedura penale, art. 122
Norme sulla costituzione di parte civile e relativi adempimenti; richiamata nel motivo sul nuovo deposito di nomina dell'avvocato e sulla validità della costituzione
Massime di principio
- La lista testi depositata dalla persona offesa prima della costituzione formale come parte civile può essere considerata come indicazione di elementi di prova ai sensi dell'art. 90 c.p.p. e non richiede necessariamente una ripresentazione al momento della costituzione.
- La procura speciale per costituirsi in giudizio non richiede formule particolari: è sufficiente una manifestazione chiara e specifica della volontà di conferire l'incarico per quella determinata fase/processo.
- La difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo contenuto nella sentenza scritta non determina automaticamente la nullità della decisione; prevale il dispositivo orale ed è possibile correggere l'errore materiale per adeguare il testo scritto a quanto pronunciato in udienza.
- In sede di Cassazione la valutazione è incentrata su questioni di diritto e di corretto inquadramento giuridico degli atti, mentre le questioni di merito e di prova sono in generale meno suscettibili di riforma salvo vizi di motivazione o di diritto evidenti.
- Il successo parziale in cassazione è possibile: la Corte può confermare la condanna nella sostanza e al tempo stesso correggere specifiche statuizioni formali o accessorie (es. liquidazione delle spese) che risultino errate.
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