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Sentenza

Sentenza del 11/11/2019 n. 3009 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava accertamenti fiscali fondati sulle movimentazioni dei conti correnti della società e dei soci, ritenute in parte non giustificate e quindi indicative di ricavi o redditi non dichiarati. L'Ufficio sosteneva l'applicabilità delle presunzioni bancarie previste dall'art. 32 del DPR 600/1973, nonché la riferibilità alla società delle operazioni sui conti dei soci, in ragione della ristretta compagine sociale e dei rapporti tra i soggetti. I contribuenti contestavano la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio e l'assenza di prova della connessione tra i conti personali e l'attività societaria. C.S. contestava inoltre il reddito derivante dalla propria attività imprenditoriale personale e la ripresa per omessa fatturazione nei confronti di YYY Srl.

La decisione

La Commissione ha confermato gli accertamenti relativi alla XXX Costruzioni Srl per gli anni 2006, 2007 e 2008, limitatamente ai movimenti societari rimasti privi di giustificazione, quantificati rispettivamente in 18.928,00 euro, 43.697,54 euro e 14.200,00 euro, con attribuzione ai soci secondo le rispettive quote. Ha respinto gli appelli dell'Ufficio e quelli incidentali della società e di C.S. per il 2006 e di C.V.R. per il 2006 e 2007. Ha invece accolto l'appello dell'Ufficio nei confronti di C.S. per il 2007 e il 2008, dichiarando valido il maggior reddito personale derivante dai conti bancari, pari a 650.360,00 euro per il 2007 e 84.750,00 euro per il 2008, nonché il maggior reddito di 150.000,00 euro per il 2007 derivante dall'omessa fatturazione a YYY Srl. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, commi 1, 4 e 5, DPR 600/1973

    Le notizie ed i dati non addotti dal contribuente in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento, in sede amministrativa e giudiziale.

    Le indagini bancarie fondano una presunzione legale relativa: versamenti e prelevamenti non adeguatamente giustificati possono essere imputati a ricavi o redditi imponibili. Il contribuente deve fornire chiarimenti tempestivi e analitici; le informazioni non prodotte durante il contraddittorio possono essere inutilizzabili a suo favore.

  • Art. 51 DPR 633/1972

    Consente l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento IVA, applicando una presunzione analoga riguardo alle movimentazioni non giustificate.

  • Art. 42 DPR 600/1973

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. La mancata allegazione del PVC non determina automaticamente la nullità quando il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza degli addebiti e abbia potuto esercitare concretamente il diritto di difesa.

  • Cassazione n. 1898/2016

    L'Ufficio può svolgere indagini su conti correnti formalmente intestati a terzi quando abbia motivo di ritenerli connessi e inerenti al reddito del contribuente.

    La titolarità formale del conto non impedisce l'accertamento se esistono elementi concreti di collegamento con l'attività del soggetto verificato.

  • Cassazione n. 27075/2017

    In presenza di ristretta compagine sociale e stretta contiguità familiare è elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti dei soci o dei familiari siano riferibili all'ente, salvo specifica prova contraria.

    La struttura familiare o ristretta della società può costituire elemento presuntivo, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando analiticamente l'origine e la destinazione delle singole somme.

  • Cassazione n. 14556/2018

    Non è sufficiente una prova generica circa la provenienza delle somme; è necessaria la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni dichiarate o dell'estraneità all'attività.

    La giustificazione deve essere individualizzata per ciascun versamento o prelevamento, indicando soggetti coinvolti, causale e documentazione di supporto.

Massime di principio

  • In un accertamento bancario, le movimentazioni non giustificate possono essere considerate ricavi o redditi imponibili senza che l'Ufficio debba fornire ulteriori prove specifiche, salvo che il contribuente dimostri analiticamente il contrario.
  • Quando una società ha una compagine ristretta o familiare, i conti dei soci possono essere esaminati e le operazioni possono essere riferite alla società se emergono elementi di collegamento; la mera intestazione personale del conto non è sufficiente a escludere la presunzione.
  • Per superare la presunzione bancaria occorre produrre una ricostruzione puntuale di ogni operazione, con indicazione della provenienza o destinazione delle somme, della causale, dei soggetti coinvolti e della relativa documentazione.
  • La mancata allegazione del PVC non comporta necessariamente la nullità dell'avviso se il contribuente ha comunque conosciuto gli addebiti e ha potuto contestarli efficacemente.
  • Il contraddittorio può ritenersi rispettato quando l'Ufficio abbia formulato richieste di chiarimenti e il contribuente abbia avuto una concreta possibilità di rispondere prima dell'accertamento.
  • La mancata fatturazione può essere contestata come reddito d'impresa quando gli elementi disponibili, quali dichiarazioni di controparti, autofatture o altri documenti commerciali, indicano l'esistenza di una prestazione o cessione imponibile diversa da quella dedotta dal contribuente.

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