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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22559/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiandaca ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 28/09/2022 che aveva respinto la richiesta di liberazione condizionale relativa all'ergastolo. Il Tribunale aveva ritenuto che, nonostante la semilibertà, la buona condotta e segnali di ravvedimento soggettivi, mancassero elementi oggettivi di riparazione: il ricorrente non aveva adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dai reati (risarcimento alle vittime) e non aveva pagato le spese processuali per importi rilevanti (oltre €130.000). Inoltre il Tribunale aveva valorizzato la breve durata della semilibertà (dal 11/02/2019) e la gravità dei reati (associazione mafiosa e omicidio) come motivo per maggiore osservazione. In cassazione Fiandaca ha contestato l'applicazione dell'art.176 c.p., sostenendo che i familiari della vittima non si erano mai costituiti parte civile e non avevano chiesto risarcimento (quindi non sussisterebbe l'obbligo), e che il credito per le spese di giustizia sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittima applicazione dell'art.176, quarto comma c.p., ritenendo che l'adempimento delle obbligazioni civili (o quantomeno l'attivazione concreta per il loro soddisfacimento) costituisca un parametro oggettivo rilevante per valutare il "sicuro ravvedimento". La Corte ha affermato che la mancata costituzione di parte civile da parte dei familiari non equivale automaticamente a rinuncia al diritto al risarcimento e che il ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità ad adempiere. Ha altresì ritenuto rilevante il mancato attivarsi per il pagamento delle spese processuali. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    La concessione della liberazione condizionale è "subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'adempimento (o l'attivazione concreta verso l'adempimento) delle obbligazioni civili e il pagamento delle spese processuali costituiscono parametri oggettivi rilevanti per verificare il "sicuro ravvedimento". L'esenzione opera solo se il condannato dimostra l'impossibilità ad adempiere; tale impossibilità può essere economica o connessa ad altre circostanze ma deve essere provata e comunque il giudice può considerare anche manifestazioni morali di riparazione.

  • art. 23 dl. n. 137/2020

    Richiamata in relazione alla possibilità di presentare requisitoria scritta da parte del Procuratore generale; non influenza la sostanza del giudizio sulla liberazione condizionale ma attesta la modalità procedurale della requisitoria in Cassazione.

Massime di principio

  • Per la concessione della liberazione condizionale il giudice valuta sia elementi soggettivi (ravvedimento, buona condotta) sia elementi oggettivi: l'adempimento delle obbligazioni civili e il pagamento delle spese processuali sono fattori rilevanti e possono legittimamente condurre al rigetto se del tutto trascurati.
  • La mancata costituzione delle vittime come parte civile nel processo penale non equivale automaticamente a rinuncia al diritto al risarcimento: la sussistenza dell'obbligazione civile non viene meno e il condannato non può presumere la rinuncia senza idonea interlocuzione o prova.
  • L'onere di dimostrare l'impossibilità ad adempiere alle obbligazioni civili grava sul ricorrente: l'assenza di prove concrete di difficoltà economica o di atti diretti a proporre soluzioni rateali o alternative può essere valutata negativamente.
  • Il mancato pagamento delle spese processuali può costituire indice di mancato ravvedimento se il condannato non si attiva almeno per sollecitare la liquidazione o chiarire la posizione con l'ufficio competente.
  • Gesti di riparazione non devono essere soltanto soggettivi o simbolici: contano le azioni concrete (pagamenti, proposte di risarcimento, iniziative riparative verso le vittime) che integrano il giudizio di "sicuro ravvedimento".
  • La regola della "progressività del trattamento" non va confusa con i requisiti specifici per la liberazione condizionale: il fatto di aver ottenuto semilibertà non elimina l'ulteriore valutazione ex art.176 c.p. se si chiede la cessazione dell'espiazione tramite liberazione condizionale.
  • Anche quando siano presenti elementi positivi (impegno lavorativo, attività di sensibilizzazione) il giudice può ritenere insufficiente il ravvedimento se mancano elementi oggettivi di soddisfacimento delle obbligazioni civili.

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