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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22127/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori redditi, IRPEF e IVA a carico del contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, aveva confermato maggiori redditi per euro 18.748,34. Il contribuente aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza di appello, sostenendo che il giudice avesse fondato la decisione su elementi di prova non più controvertibili per mancata contestazione dell'Ufficio e che la sentenza contenesse errori percettivi su fonti istruttorie e documenti (PVC, dichiarazioni di terzi, mod. 770, rilevamenti bancari), oltre a lamentare il mancato esame della domanda di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. La CTR aveva rigettato la revocazione ritenendo che le doglianze riguardassero non un errore di fatto percettivo, ma la valutazione delle prove. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per avere la CTR escluso che la mancata contestazione dell'Ufficio rendesse incontrovertibili i fatti posti a base dell'accertamento; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato i pretesi errori contenuti nella sentenza revocanda e per non avere motivato sul rigetto dell'istanza di sospensione del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza del contribuente non integrava un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'applicazione dell'art. 115 c.p.c.; ha inoltre precisato che nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Ufficio un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: le censure non riguardavano un fatto storico decisivo omesso, ma singole valutazioni istruttorie e questioni giuridiche; inoltre, il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del termine per ricorrere in cassazione è stato ritenuto irrilevante e non censurabile con il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., essendo implicita nel rigetto della sospensione la manifesta infondatezza della revocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale risultante immediatamente dagli atti; non comprende la valutazione o interpretazione delle prove né questioni controverse decise dal giudice.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma che disciplina nel processo tributario la revocazione secondo i motivi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo al principio di non contestazione non trasforma una contestazione sulla valutazione delle prove in un errore percettivo revocatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo mirava in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di sindacare singole valutazioni istruttorie o questioni processuali.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La sospensione del termine per ricorrere per cassazione non può essere invocata se il ricorso per revocazione è manifestamente infondato; il rigetto della sospensione è coerente con tale valutazione.

  • art. 377, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di rinnovare gli adempimenti difensivi dopo la comunicazione del differimento, ma non opera se la parte, avvisata, resta inerte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 88, comma 1, c.p.c.

    Evocato per affermare il principio di lealtà processuale nel valutare la sospensione del termine in pendenza di revocazione manifestamente infondata.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo in presenza di una svista percettiva immediatamente desumibile dal confronto tra sentenza e atti, relativa a un fatto non controverso; resta esclusa ogni censura che investa valutazioni, interpretazioni delle prove o apprezzamenti del materiale istruttorio.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti già contenuti nell'atto impositivo, che costituisce l'oggetto del giudizio nei limiti delle censure del contribuente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per contestare singole risultanze probatorie, questioni giuridiche o la complessiva valutazione del materiale istruttorio.
  • La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. non è dovuta quando il ricorso per revocazione appaia manifestamente infondato, poiché il rigetto dell'istanza implica il giudizio di infondatezza della revocazione.
  • La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo delle giurisdizioni superiori non estingue il giudizio di cassazione, ma legittima il rinvio dell'adunanza per consentire la nomina di un nuovo difensore; se la parte, dopo la comunicazione, rimane inattiva, non occorre reiterare gli adempimenti di cui all'art. 377, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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