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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18100/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativa a dieci semestri di detenzione (17/01/2019-17/01/2024). Il Tribunale di sorveglianza aveva escluso la partecipazione all'opera di rieducazione ritenendo ostativa la condanna per associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (condanna di primo grado del 27/11/2023) e richiamando l'arresto del 23/11/2020 avvenuto mentre era agli arresti domiciliari; inoltre aveva valutato la mera regolarità della condotta carceraria come non sufficiente. Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. in presenza di una "contestazione aperta", sostenendo che la presunzione di permanenza nell'associazione fino alla sentenza di primo grado ha valore processuale e che andava verificato, sulla motivazione della sentenza, se la partecipazione fosse effettivamente protratta fino a quella data; aggiungeva che i fatti contestati risalgono al 2018/estate 2019 e che non risultava la sua appartenenza alla cosca indicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. La Corte ha censurato la mancanza di verifica, sulla scorta della motivazione delle sentenze di merito, delle date entro le quali si deve ritenere conclusa la condotta di partecipazione all'associazione (principio relativo alla "contestazione aperta"); ha inoltre rilevato l'assenza di elementi che dimostrassero la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e la mancata chiarezza sull'esito dell'arresto del 23/11/2020. Ha indicato che la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione deve considerare la condotta tenuta durante la custodia cautelare (osservanza obblighi, attività lavorativa, ecc.). Il Tribunale dovrà riesaminare la richiesta motivando alla luce di questi principi.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti; tale condanna può essere ostativa alla concessione di benefici se la partecipazione è provata come protrattasi nel periodo rilevante.

  • art. 54 Ord. pen.

    Norma richiamata in relazione all'esclusione della partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte richiede che la sua applicazione tenga conto che, in caso di 'contestazione aperta', la cessazione della partecipazione deve essere verificata con riferimento alle concrete motivazioni della sentenza di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione relativo all'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale da parte del giudice di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata in sede di redazione del ricorso in Cassazione per limiti alla riproduzione integrale dei motivi; non incide sulla valutazione di merito.

Massime di principio

  • In caso di 'contestazione aperta' la presunzione che la partecipazione all'associazione sia perdurata fino alla sentenza di primo grado ha natura processuale: il giudice deve verificare, sulla motivazione della sentenza di merito, se la condotta sia effettivamente protratta fino a quella data.
  • L'onere di provare il prolungamento della condotta criminosa fino al limite processuale grava sull'accusa; il giudice che nega benefici deve indicare elementi probatori specifici della persistenza.
  • Per la concessione della liberazione anticipata va compiuta una valutazione concreta della rieducazione durante i periodi considerati (condotta in custodia cautelare o detentiva, rispetto degli obblighi, attività lavorativa, valutazioni trattamentali quando disponibili).
  • Il richiamo automatico alla data della sentenza di primo grado, senza analisi delle motivazioni e delle date concrete dei fatti, è insufficiente e può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Se nel periodo di detenzione vi è un arresto per nuova ipotesi di reato, il giudice deve chiarire se tale fatto ha determinato una condanna irrevocabile e come incide sulla valutazione del beneficio.
  • In caso di dubbio o motivazione carente il rimedio utile è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

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