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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3403/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per vizio di notifica: l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via PEC a un avvocato omonimo (enricoplatania@avvocatiragusa.legalmail.it) e non all'indirizzo del difensore di fiducia del Tarantello indicato nel ricorso d'appello (enricoplatania@.ordineavvocaticatania.it). Da tale errore è conseguita la mancata comparizione del difensore e il mancato espletamento della difesa, con conseguente pregiudizio del diritto alla difesa tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, riconoscendo il vizio nella regolarità della notifica e qualificandolo come nullità assoluta per mancanza della difesa tecnica. Ha annullato la sentenza impugnata (che aveva confermato la condanna per furto aggravato a mesi otto di reclusione) e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame, richiamando l'applicazione dell'art. 179, comma 1, c.p.p. e la giurisprudenza di Sezioni Unite che considera insanabile l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso per violazione di norme processuali: il vizio di notifica è stato allegato come motivo di cassazione ai sensi di questa lettera.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia integra una nullità assoluta insanabile per mancanza di difesa tecnica; tale norma è stata ritenuta applicabile al caso di notifica via PEC al soggetto sbagliato.

  • Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Richiamata come precedente che conferma la qualificazione della mancata notifica al difensore di fiducia come nullità assoluta e l'insanabilità del vizio quando venga meno la difesa tecnica.

Massime di principio

  • La notifica degli atti processuali via PEC deve avvenire all'indirizzo attribuito e comunicato dal difensore di fiducia: l'invio a un omonimo o a un indirizzo diverso può determinare nullità assoluta per mancanza della difesa tecnica.
  • L'omessa o errata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia è un vizio grave che può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • È essenziale che il difensore comunichi e mantenga aggiornato il proprio indirizzo PEC e verifichi le ricevute di notifica; analogamente, la cancelleria deve adottare misure di controllo per evitare equivoci fra omonimi.
  • La tutela del diritto di difesa prevale anche se la pubblica accusa o altre parti non contestano direttamente l'errore: il giudice di legittimità può disporre l'annullamento d'ufficio quando sussiste la nullità assoluta riconducibile all'art. 179 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, il rimedio più probabile per la parte pregiudicata è il ricorso per cassazione per violazione delle norme processuali (art. 606 c.p.p.) e la richiesta di annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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