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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25593/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Milano che, in esito a patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ha disposto la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e la confisca del denaro rinvenuto in sede di perquisizione. Contestava la legittimità e la motivazione della confisca: a) violazione dell'art. 445 c.p.p. in relazione all'art. 240 c.p. e errata qualificazione del denaro come profitto del reato, poiché non dimostrata la diretta pertinenzialità della somma con la ricettazione; b) vizio di motivazione per l'assenza di indicazioni concrete sulle intercettazioni richiamate e per l'inadeguatezza della valutazione di prelievi bancari risalenti al 2010 rispetto al sequestro del 2014; c) confisca estesa con la formula "quanto ancora in sequestro" che ha riguardato anche altri oggetti preziosi non riconducibili al reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca: ha annullato la sentenza in riferimento alla misura reale perché la motivazione appariva insufficiente e predicativa, in particolare mancavano riferimenti concreti alle conversazioni intercettate da cui dedurre la natura di profitto delle somme e non è stato dimostrato il nesso di pertinenzialità (rapporto immediato e diretto) tra denaro e reato. Inoltre la confisca estesa a "quanto ancora in sequestro" è stata ritenuta priva di indicazione del titolo (profitto diretto o confisca allargata) e di adeguata motivazione. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio limitato al punto della confisca.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; nella vicenda è il titolo della sentenza impugnata ma non è la causa dell'annullamento della confisca, che è stata censurata per carenza motivazionale.

  • art. 445 comma 1 cod. proc. pen.

    Rilevato in rapporto alla legittimità della misura reale disposta nel giudizio di patteggiamento: la Corte richiede che l'applicazione di misure reali sia adeguatamente motivata anche quando la pena viene concordata.

  • art. 240 comma 1 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concetto di "profitto" del reato: la Corte sottolinea che il profitto, ove utilizzato come base per confisca diretta, deve avere un rapporto di pertinenzialità rispetto al reato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione, reato contestato; la Corte precisa che il denaro può essere considerato corpo o profitto del reato solo se proviene direttamente dall'attività criminosa e tale derivazione è adeguatamente dimostrata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 13049/2013; Sez. 3, n. 2444/2014; Sez. 6, n. 1754/2017; Sez. 4, n. 5138/2022)

    Richiamate per il principio consolidato secondo cui, in caso di confisca diretta, il profitto deve presentare la caratteristica della pertinenzialità ossia derivare in modo immediato e diretto dal reato; la confisca non può essere disposta sulla base di mere apparenze o riferimenti generici.

Massime di principio

  • La confisca diretta di denaro o beni richiede la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità: il profitto deve derivare in modo immediato e diretto dal reato contestato e non da mera occasionalità.
  • Il giudice deve indicare in motivazione elementi probatori concreti (es. specifiche intercettazioni, prelievi/versamenti con date e circostanze, collegamento funzionale con l'attività illecita) che giustifichino la qualificazione di una somma quale utilità del reato.
  • Riferimenti generici a elementi probatori (es. "modalità desumibili dalle telefonate intercettate") sono insufficienti a sostenere la confisca e possono determinare l'annullamento della misura reale.
  • Non è ammessa la confisca di altri beni sequestrati senza indicare il titolo giuridico (profitto diretto vs confisca allargata) e senza motivazione specifica per ciascun bene.
  • Anche nelle sentenze di patteggiamento il giudice è tenuto a motivare adeguatamente le misure reali accessorie, pena la declaratoria di inesistenza o apparenza della motivazione.
  • Se la motivazione sulla confisca è insufficiente, la Corte può annullare la misura limitatamente a quel punto e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è opportuno contestare la pertinenzialità delle somme e richiedere al giudice l'esplicitazione degli elementi di prova ritenuti decisivi (con indicazione puntuale di date, importi, conversazioni o movimentazioni bancarie).

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