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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48508/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione di consegna al mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale regionale di Slavonsky Brod (Croazia) per il reato di truffa (art. 236, par. 1, codice penale croato). Il difensore ha dedotto: 1) violazione e/o errata applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 69/2005 in relazione al preambolo dell'accordo quadro 2002 e all'art. 111 Cost., sostenendo la mancata trasmissione degli atti fondanti l'accusa, la mancata indicazione degli elementi probatori e l'assenza di elementi per valutare la doppia punibilità (eccependo che si tratterebbe di mero inadempimento contrattuale); 2) violazione degli artt. 2 e 19, comma 2, della legge n. 69/2005 per omessa valutazione del "radicamento" in Italia del consegnando e per la mancata acquisizione di informazioni complementari sul trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposto nello Stato richiedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata e non consentita, rilevando che le modifiche legislative operate dal d.lgs. 2/2/2021 n. 10 hanno eliminato l'obbligo di indicare i "gravi indizi di colpevolezza" e hanno abrogato commi della legge n. 69/2005 che impedivano di basare la decisione sulla documentazione fornita; dunque la mancata allegazione di atti probatori non legittima il rifiuto della consegna. Ha inoltre confermato l'adeguata valutazione della doppia punibilità in sede di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e priva di allegazioni sufficienti: la sentenza di merito ha correttamente escluso il radicamento in Italia (un contratto di locazione del 2022 non è sufficiente) e ha considerato elementi contrari quali il possesso di patente e documento croati e la commissione del reato nello Stato di cittadinanza; inoltre non sono state fornite prove o richieste concrete relative a condizioni carcerarie specifiche nello Stato richiedente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato di arresto europeo)

    Le modifiche successive (in particolare abrogate e modificate da d.lgs. 2/2/2021 n.10) hanno ridotto i requisiti formali la cui mancata indicazione non costituisce più motivo legittimo di rifiuto; gli artt. 2, 6, 7 e 19 sono richiamati ma la Corte valuta che, così come interpretati alla luce delle modifiche normative, non consentono di rifiutare la consegna per la sola carenza di documentazione o per deduzioni generiche sul trattamento penitenziario o sul radicamento senza adeguate prove.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha eliminato il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" dall'art. 17, comma 4, e ha abrogato commi della legge n. 69/2005, incidendo sui presupposti formali che potevano giustificare il rifiuto della consegna; la Corte ne trae la conseguenza che la mancata allegazione di specifici atti non giustifica di per sé il rifiuto.

  • Art. 111 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente per profili di garanzia processuale, ma la Corte non ha ritenuto che la presunta carenza documentale costituisse una violazione di tali garanzie alla luce delle regole applicabili al mandato di arresto europeo.

  • Art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Norma procedurale cui la Cancelleria deve adempiere dopo la pronuncia; la Corte ordina l'inoltro per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative del 2021 (d.lgs. n. 10/2021) la mera mancata allegazione di atti probatori o la non esplicita indicazione di "gravi indizi" nel mandato di arresto europeo difficilmente costituisce motivo sufficiente per rifiutare la consegna.
  • La verifica della doppia punibilità si effettua sulla base della descrizione fattuale contenuta nel mandato e, se questa permette una corrispondenza normativa tra fattispecie, la condizione è normalmente ritenuta soddisfatta.
  • Per far valere il "radicamento" in Italia è necessario fornire prove concrete e documentali di stabile collegamento (residenza continuativa, lavoro stabile, familiare convivenza, altri indicatori duraturi); elementi generici o episodici (es. contratto di locazione occasionale) sono insufficienti.
  • Le doglianze circa il trattamento penitenziario nello Stato richiedente richiedono allegazioni specifiche e, se del caso, acquisizione di informazioni complementari dallo Stato emittente: affermazioni vaghe o generiche non sono in genere accolte.
  • I motivi di ricorso di carattere meramente formale o ripetitivo, non fondati su elementi nuovi o prove concrete, possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni.
  • Nel procedimento EAW è importante richiedere e documentare tempestivamente ogni approfondimento (documentazione probatoria, informazioni sul trattamento carcerario, elementi di radicamento) presso le autorità competenti o tramite istanze specifiche, altrimenti le contestazioni rischiano di essere ritenute generiche.

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