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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36163/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per rapina aggravata e porto ingiustificato di un coltello. Denunciano vizi di motivazione e insufficienza del quadro indiziario: contestano la riferibilità delle condotte a ciascuno di loro, la sussistenza dell'elemento soggettivo, la valutazione indiziaria che avrebbe ignorato dubbi rilevanti (in particolare per la partecipazione attiva di Mazzeo e la consapevolezza/ruolo marginale della Baron). Propongono, in via alternativa, la qualificazione come favoreggiamento o l'applicazione dell'art.116 c.p. (concorso anomalo) e la concessione della circostanza attenuante ex art.114 c.p.; lamentano inoltre eccesso di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e ripetitivi rispetto alle motivazioni dei giudici di merito e non avessero allegato vizi di legittimità specifici previsti dall'art.606 lett. e c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha considerato congrua e non viziata la valutazione probatoria delle decisioni di merito (in particolare sull'insieme degli indizi che indicano la consapevolezza e la partecipazione al piano criminoso) e ha escluso l'applicabilità delle qualificazioni alternative proposte. Ha inoltre confermato la riserva di valutazione sul trattamento della pena ai giudici di merito e rigettato la richiesta della circostanza attenuante. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 137/2020 art. 23 co. 8

    art. 23 comma 8 del decreto-legge 137/2020

    Consente la decisione del ricorso con contraddittorio scritto; qui la Cassazione ha proceduto in quella forma procedurale

  • c.p.p. art. 606 lett. e

    art. 606, lettera e, codice di procedura penale

    Stabilisce i parametri di censura in Cassazione relativi alla motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano allegato tali vizi specifici

  • c.p. art. 116 (comma 2)

    art. 116 codice penale, comma 2 (concorso anomalo)

    Invocata in via alternativa dai ricorrenti per qualificare diversamente la condotta; la Corte di merito ha valutato e respinto l'ipotesi ritenendo sussistente il concorso ordinario

  • c.p. art. 114

    Circostanza attenuante invocata dai ricorrenti; la Corte d'appello l'ha esclusa e la Cassazione ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito insindacabile in mancanza di vizi motivazionali

  • c.p.p. art. 616

    art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito replicare al giudizio di merito con un semplice nuovo apprezzamento dei fatti: occorre indicare vizi di legittimità specifici (es. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) secondo art.606 c.p.p.
  • I ricorsi basati su alternative ricostruttive o sulla mera pronta esposizione di dubbi probatori rischiano l'inammissibilità se non mostrano errori formali o giuridici nella motivazione dei giudici di merito
  • La valutazione del quadro indiziario e della prova così come la commisurazione della pena e il riconoscimento o meno di circostanze attenuanti appartengono principalmente alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione presenta vizi che superano il livello di semplice dissenso
  • Per ottenere l'affermazione di ipotesi alternative (es. favoreggiamento o concorso anomalo) è necessario che la difesa articoli in modo puntuale e circostanziato le ragioni giuridiche e fattuali per le quali la qualificazione operata dai giudici di merito sarebbe errata
  • Ricorsi manifestamente generici o ripetitivi possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e ammende) ai sensi delle norme procedurali

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