Ordinanza n. 180/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di sospensione e annullamento di una procedura concorsuale per un posto docente AFAM, nonché atti conseguenti di mancato visto del contratto e annullamento in autotutela del contratto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (istituzione AFAM)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Conservatorio ha sospeso e annullato il concorso bandito per la copertura di un posto di docente di corno, nel quale egli era risultato primo in graduatoria e in relazione al quale aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono stati inoltre impugnati gli atti relativi all’osservazione della Ragioneria Territoriale dello Stato, al mancato superamento del controllo preventivo di legittimità e alla restituzione del contratto non vistato, nonché il successivo annullamento in autotutela del contratto da parte del responsabile del procedimento. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione della loro efficacia. L’Avvocatura erariale ha sollevato questioni in rito, che il Collegio ha lasciato impregiudicate nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un sommario esame, di sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024, il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell’anno accademico 2025/2026 dovesse avvenire entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina. Tale conclusione è stata ritenuta coerente con il bando, che indicava espressamente la necessità di procedere al reclutamento per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026, e con la disciplina transitoria che limitava l’applicazione delle norme previgenti ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Il TAR ha escluso che potesse valere in senso contrario l’eventuale erronea indicazione della decorrenza del contratto stipulato con il ricorrente. Non è stata svolta una valutazione cautelare autonoma del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024
È richiamato, insieme all’art. 17, comma 8, quale base della regola secondo cui il reclutamento dei docenti destinati all’anno accademico 2025/2026 doveva avvenire entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina.
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024
È interpretato in combinato disposto con l’art. 4, comma 4, nel senso che il reclutamento relativo all’anno accademico 2025/2026 doveva essere completato entro ottobre 2025.
art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023
È richiamato per affermare che le norme previgenti, tra cui quelle del d.m. n. 180/2023, trovavano applicazione ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, non a quello concernente l’anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- Per il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell’anno accademico 2025/2026, gli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 devono essere applicati nel senso che la procedura di reclutamento doveva avvenire entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina.
- L’eventuale indicazione erronea, contenuta nel contratto individuale, della decorrenza del rapporto di lavoro non è idonea, di per sé, a superare la disciplina normativa applicabile alle tempistiche del reclutamento.
- La disciplina transitoria dell’art. 6, comma 4-ter, del d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023, mantiene l’applicazione delle norme previgenti ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, senza estenderla ai reclutamenti relativi all’anno accademico 2025/2026.
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