Cassazione Civile, Ordinanza n. 06486/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un proprietario ha convenuto in giudizio la titolare del fondo dominante chiedendo accertarsi l'estinzione di una servitù convenzionale di passaggio costituita a carico del proprio fondo, deducendo la cessazione dell'interclusione del fondo dominante e, comunque, il non uso ventennale della servitù. In via subordinata, ha chiesto accertarsi l'aggravamento del diritto reale con correlata condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non निर्णinante, per una servitù volontaria, la circostanza dell'interclusione. La Corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione degli artt. 1054 e 1055 c.c. e degli artt. 112, 329, 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno sull'accertamento che il fondo della controparte era rimasto intercluso fino alla realizzazione di lavori per l'accesso diretto alla pubblica via.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, perché i giudici di merito avevano escluso la rilevanza della condizione di interclusione del fondo dominante ai fini dell'esistenza della servitù, trattandosi di servitù costituita per contratto e per mera commoditas del fondo dominante. Inoltre, non vi era un autonomo capo di decisione sul punto dell'interclusione suscettibile di formare giudicato interno: il tema era stato devoluto integralmente in appello con l'impugnazione della decisione di primo grado. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1054 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'estinzione o natura della servitù di passaggio; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo la censura comunque fuori fuoco rispetto alla motivazione di merito.
art. 1055 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie l'impostazione, ribadendo che l'interclusione non è decisiva quando la servitù sia volontaria e costituita per comodità del fondo dominante.
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare un supposto errore sul giudicato interno e sul thema decidendum; la Corte esclude la fondatezza della doglianza perché non esisteva un capo autonomo sul quale si fosse formato giudicato interno.
art. 329 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte osserva che la questione era stata interamente devoluta al giudice d'appello.
art. 343 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'oggetto dell'appello incidentale e alla devoluzione delle questioni; la Corte nega che vi fosse un punto non devoluto.
art. 346 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte considera comunque devoluta la questione relativa all'esistenza della servitù.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una servitù di passaggio è costituita convenzionalmente per mera comodità del fondo dominante, la circostanza che il fondo sia o sia stato intercluso non è di per sé decisiva ai fini della validità o dell'esistenza del diritto reale.
- L'interclusione del fondo dominante non implica automaticamente che la servitù di passaggio sia coattiva: una servitù di passaggio può essere validamente costituita per contratto anche a favore di un fondo non intercluso.
- Ai fini del giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia se critica un punto che i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante o che non costituisce autonoma statuizione.
- Non si forma giudicato interno su una questione che non sia stata oggetto di un capo autonomo di decisione; se il tema è stato solo considerato come profilo motivazionale o è stato comunque devoluto con l'impugnazione, non può essere invocata la preclusione ex art. 329 c.p.c.
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