Cassazione Civile, Ordinanza n. 19473/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
La controversia
La Corte ha attivato un procedimento di correzione d'ufficio di un errore materiale contenuto nella sentenza di Cassazione n. 16695/2017. Nel testo della sentenza, a pag. 3, rigo 10, era stato erroneamente indicato come ricorrente Adriano Bisegna, mentre la parte che aveva proposto ricorso per cassazione era Augusto Censi. Il provvedimento riguarda esclusivamente la rettifica di tale indicazione, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale della sentenza originaria. La Corte ha rilevato che l'errore era effettivamente sussistente e correggibile in quanto meramente materiale.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione d'ufficio e ha disposto che, nel passaggio dell'esposizione dei fatti di causa in cui era scritto che "Bisegna ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso", si debba leggere e intendere invece "Augusto Censi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso". È stata quindi ordinata l'annotazione in cancelleria della correzione. Il provvedimento non decide sul merito della controversia originaria, ma rettifica un mero errore materiale di intestazione/indicazione della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in una sentenza è correggibile quando risulta obiettivamente percepibile dal testo e non incide sulla sostanza della decisione.
- Il procedimento di correzione serve a ripristinare la corrispondenza tra la volontà decisionale della Corte e la sua esternazione formale, senza riaprire il giudizio sul merito.
- La rettifica di un'erronea indicazione della parte ricorrente è ammissibile quando dal complesso del provvedimento emerge con certezza il reale soggetto che ha introdotto il ricorso.
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