Cassazione Penale, Sentenza n. 36897/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere ripristinata dalla Corte d'appello di Palermo. Due motivi: (1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione del reato quando, secondo il ricorrente, la Procura non ne avrebbe chiesto la valutazione; (2) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e dell'art. 275 c.3 c.p.p. per la distanza temporale tra la consumazione del reato (entro il 2016) e la ritenuta attualità della pericolosità: si contesta che le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Ferrante non riportino elementi relativi al comportamento del ricorrente fino al 2020 e che il trasferimento del ricorrente a Milano escluderebbe la persistenza di legami delittuosi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame può confermare la misura cautelare anche invocando esigenze cautelari diverse da quelle poste a fondamento dell'applicazione originaria; inoltre l'ordinanza impugnata aveva già dato conto sia del rischio di fuga sia del pericolo di reiterazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una diversa valutazione delle prove già compiuta dal giudice del merito, e non in un vizio motivazionale manifesto: il Tribunale ha motivato, senza illogicità manifesta, la persistenza della pericolosità attuale del ricorrente (pregresso omicidio volontario, proseguimento del controllo su slot-machine, mercato ortofrutticolo e cooperativa tramite terzi anche dopo il trasferimento a Milano) e ha applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 c.3. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))
La Corte richiama che il Tribunale del riesame può confermare la misura cautelare anche sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle originarie; il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è comunque limitato alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Applicata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando emergono elementi indicativi di pericolosità attuale; la presunzione può essere superata solo con elementi concreti idonei ad attenuarla
art. 94 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
art. 94, comma 1-ter c.p.p.
Disposizione richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione (esecuzione della pronuncia e comunicazioni alla cancelleria)
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame può confermare o modificare la misura cautelare anche invocando esigenze diverse da quelle indicate a monte: non è necessario che l'originaria richiesta del PM identifichi tutte le esigenze successivamente valorizzate dal giudice
- In Cassazione il sindacato sul motivo di merito relativo alla motivazione è limitato alla mancanza o alla manifesta illogicità: non è consentita una semplice rivalutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. circa la sussistenza delle esigenze cautelari può essere applicata quando emergono elementi indicativi di pericolosità attuale (es. precedenti gravi, controllo del territorio tramite terzi); per superarla servono elementi concreti e non meri argomenti ricostruttivi
- Il trasferimento di residenza o il cambiamento di domicilio non sono di per sé sufficiente a escludere la persistenza di legami o il controllo criminale se risultano indizi che il soggetto abbia continuato a gestire attività delittuose per tramite di terzi
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche rese in dibattimento, possono essere utili a fondare la valutazione cautelare se il giudice le valuta compatibili e rilevanti, sempre che la motivazione del giudice del merito non sia manifestamente illogica
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