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Sentenza

Sentenza n. 12908/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, emanato dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (c.d. “Elenco ISTAT”) nella parte in cui include INARCASSA - Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti tra gli “Enti nazionali di previdenza e assistenza” e per l'accertamento dell'insussistenza dei relativi presupposti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI il 26\11\2025 : Annullamento dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, emanato dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2025 (c.d. “Elenco ISTAT”) nella parte in cui include INARCASSA - Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti tra gli “Enti nazionali di previdenza e assistenza” e per l'accertamento dell'insussistenza dei relativi presupposti.

Giustizia amministrativa202412967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inclusione dell'ente previdenziale nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per gli anni 2024 e 2025

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, gli Elenchi ISTAT pubblicati nel 2024 e nel 2025, chiedendone l'annullamento nella parte in cui lo includevano tra gli enti nazionali di previdenza e assistenza, nonché l'accertamento dell'insussistenza dei relativi presupposti. Il giudice ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, rilevando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice contabile. Ha precisato che la causa può essere riproposta davanti alla Corte dei conti ai sensi e nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. In ragione della complessità della questione, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39/2026, nell'ambito della definitiva individuazione della giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 3, l. n. 196/2009

    Costituisce la base normativa dell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali secondo i termini e le condizioni previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice contabile, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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