Cassazione Civile, Ordinanza n. 16095/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore assicurativo e dei suoi soci, in relazione all'anno d'imposta 2016. L'Ufficio recuperava maggiore IRAP alla società e, per i soci, maggiore reddito di partecipazione, ritenendo imponibili i proventi derivanti da condotte illecite (truffa e appropriazione indebita) consistite nel rilascio di polizze contraffatte su moduli obsoleti, con incasso dei premi. Nei confronti dei soci venivano inoltre recuperati importi collegati a prelevamenti e versamenti non giustificati emersi da indagini bancarie. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo: 1) la nullità dell'accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione, poiché il PVC era stato notificato solo al legale rappresentante e lui era receduto dalla società prima di tale notifica; 2) l'insufficienza della motivazione dell'avviso, che richiamava il PVC come "parte integrante" senza allegarlo né riprodurlo adeguatamente; 3) l'omesso esame della tesi secondo cui i proventi illeciti non sarebbero comunque reddito tassabile perché costituirebbero il corpo del reato da restituire alle vittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul principio che l'avviso di accertamento non deve allegare integralmente gli atti richiamati quando ne riproduca in modo essenziale il contenuto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione dell'avviso risultava sufficiente perché espose le risultanze in fatto e in diritto del PVC e consentiva al contribuente di individuare gli elementi essenziali della pretesa. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile nella parte in cui lamentava l'omesso esame di una mera argomentazione giuridica e comunque infondato, perché i proventi illeciti sono tassabili come redditi diversi anche se non rientrano nelle categorie ordinarie del TUIR, purché sia adeguatamente provato l'illecito da cui derivano. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
È richiamato dal ricorrente per contestare la validità del contraddittorio procedimentale; la Corte non ne accoglie la censura perché la motivazione dell'avviso era comunque sufficiente e il motivo non coglieva la ratio della decisione di merito.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non ravvisa la violazione dedotta.
art. 2 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso sussiste solo quando essi non siano riprodotti nelle parti essenziali, così da consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria.
art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
I proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite sono imponibili; la Corte richiama l'orientamento secondo cui essi sono considerati redditi diversi anche se non ricompresi nelle categorie ordinarie del TUIR, purché l'illecito sia adeguatamente dimostrato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché non denuncia un fatto storico decisivo omesso, ma una mera argomentazione in diritto.
art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È richiamato per escludere che i proventi illeciti debbano necessariamente rientrare nelle categorie ordinarie di reddito per essere imponibili.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è validamente motivato quando richiama un PVC o altro atto esterno e ne riproduce le parti essenziali, in modo da rendere conoscibili al contribuente le ragioni della pretesa; non è necessaria l'allegazione integrale dell'atto richiamato se il contenuto essenziale è già trasfuso nell'avviso.
- La censura di omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare il mancato esame di una tesi giuridica o di una mera argomentazione interpretativa.
- I proventi derivanti da attività illecite sono imponibili come redditi diversi anche quando non siano riconducibili alle ordinarie categorie reddituali, purché l'esistenza dell'illecito sia adeguatamente supportata da elementi probatori.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma non effettivamente aggredita dal ricorso, il motivo va dichiarato inammissibile perché non coglie la decisione impugnata nella sua portata decisoria.
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