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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10113/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale con due motivi: (1) contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice ha indicato che il reato che ha determinato la revoca sarebbe stato commesso nei cinque anni successivi alla sentenza che concesse il beneficio, mentre in realtà il reato era stato commesso nel 2009, antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza del 25/02/2015; (2) vizio procedurale per mancata notifica dell'udienza di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul punto procedurale ha ritenuto che non vi fosse nullità: il procedimento era stato più volte rinviato, era stata disposta nuova notifica e l'esecutato era stato avvisato e rappresentato dal difensore; perciò la decisione assunta all'udienza del 29/03/2023 era legittima. Quanto alla contraddittorietà, la Corte ha ammesso la incongruenza formale della motivazione del giudice di merito ma ha confermato la correttezza della revoca della sospensione condizionale perché, pur essendo il reato commesso anteriormente alla prima sentenza, la condanna relativa è divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio e, sommando le pene, si supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.; pertanto sussiste la causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. La revoca è di natura dichiarativa e l'ordinanza è pertanto sostanzialmente corretta. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Stabilisce le regole di citazione e notifica per l'incidente di esecuzione; nel caso valutato la Corte ritiene che notifica e avvisi precedenti, uniti alla rappresentanza del soggetto, siano sufficienti a evitare la nullità per mancato avviso di rinvio

  • art. 168, comma 1, cod. pen.

    Prevede le cause di revoca della sospensione condizionale; la Corte distingue e applica in concreto la n.1 (nuovo reato commesso dopo il passaggio in giudicato) e la n.2 (reato anteriore giudicato successivamente che, con la nuova condanna, determina il superamento dei limiti di pena), ritenendo applicabile la n.2 nel caso in esame

  • art. 163 cod. pen.

    Contiene i limiti e le condizioni relativi alla sospensione condizionale della pena; la Corte fa riferimento al superamento del limite previsto da tale norma come causa che giustifica la revoca ex art. 168, comma 1, n.2

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale si valuta con riferimento al momento in cui le sentenze diventano irrevocabili, non soltanto alla data di commissione dei reati.
  • Se una condanna per un reato commesso anteriormente alla concessione del beneficio diventa irrevocabile successivamente e la pena cumulata supera i limiti della normativa sulla sospensione, opera la revoca di diritto (art. 168, comma 1, n.2).
  • Una contraddittorietà formale nella motivazione non annulla automaticamente la decisione se il risultato pratico è corretto e sussiste una valida causa di revoca; il vizio è sanabile quando la sostanza della decisione trova fondamento normativo.
  • Sul piano procedurale, la mancata comunicazione di un rinvio non costituisce sempre nullità: se il soggetto era già informato della pendenza del procedimento e della data fissata (o è rappresentato da difensore che partecipa), la decisione può ritenersi legittima.
  • La revoca prevista dall'art. 168 ha natura dichiarativa e, quando ricorrono i presupposti, non è soggetta a valutazione discrezionale del giudice ma emerge ope legis; pertanto l'impugnazione deve concentrarsi sulla effettiva sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.

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