Sentenza del 13/04/2016 n. 7255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR Liguria che aveva dichiarato tardiva la riassunzione del giudizio, ritenendo non applicabile la sospensione prevista dall'art. 16 della legge n. 289/2002. La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di successione, calcolato sulla base di una prima dichiarazione successoria, successivamente rettificata dai contribuenti per correggere il valore catastale degli immobili ereditati. I ricorrenti hanno sostenuto sia che la controversia costituisse una lite pendente definibile ai sensi della disciplina sul condono, sia che la rettifica della dichiarazione fosse ammissibile anche dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che il contribuente può rettificare la dichiarazione di successione anche dopo la scadenza del termine di presentazione e dopo la notifica dell'avviso di liquidazione, restando però a suo carico l'onere di dimostrare la correttezza della rettifica. Poiché l'Ufficio aveva contestato la riduzione del valore dell'asse ereditario, esisteva una lite effettiva sul valore dei beni e la controversia rientrava nella nozione di lite pendente prevista dall'art. 16 della legge n. 289/2002. Di conseguenza, il termine per la riassunzione era rimasto sospeso fino al 1° giugno 2004 e il ricorso notificato il 14 febbraio 2005 era tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR Liguria per il riesame del merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, commi 3 e 6
La controversia rientra nel concetto di "lite pendente" di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a).
La sospensione dei termini processuali prevista per le liti definibili in via agevolata si applica quando il contenzioso riguarda effettivamente la pretesa fiscale e la determinazione della base imponibile, anche se la lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di successione.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 27, comma 2, 31, 33, comma 2, e 50 e seguenti
Il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine di presentazione.
La dichiarazione di successione può essere integrata o rettificata anche tardivamente, persino dopo la notifica dell'avviso di liquidazione; tuttavia, dopo tale notifica, il contribuente deve provare la fondatezza della modifica e restano applicabili le eventuali sanzioni.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31
La scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione di successione non impedisce, secondo la Corte, la successiva correzione degli errori contenuti nella dichiarazione.
D.Lgs. 31 ottobre 1992, n. 546, art. 63, comma 3
La norma disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio; nel caso concreto il termine doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione prevista dalla legge n. 289/2002.
D.M. 14 dicembre 1991
Per gli immobili classificati in categoria catastale C/1 era previsto l'utilizzo del coefficiente 34, anziché del coefficiente 100 applicato nella dichiarazione originaria; tale errore costituiva il fondamento della rettifica proposta dai contribuenti.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione non impedisce automaticamente al contribuente di correggere la dichiarazione successoria; dopo la notifica, però, la rettifica deve essere adeguatamente documentata e provata.
- Quando l'Ufficio contesta la rettifica e la controversia riguarda concretamente il valore dei beni ereditati o la base imponibile, si configura una lite effettiva e non una controversia meramente formale.
- Ai fini dell'applicazione di una disciplina di definizione agevolata, la qualificazione della lite dipende dal contenuto sostanziale delle domande e delle contestazioni, non soltanto dal tipo formale di atto impugnato.
- Se una controversia è qualificabile come lite pendente soggetta a sospensione, i termini processuali, compreso quello per la riassunzione davanti al giudice di rinvio, devono essere prorogati considerando il periodo di sospensione previsto dalla legge.
- La possibilità di rettificare tardivamente la dichiarazione non comporta automaticamente l'accoglimento della pretesa del contribuente: la correttezza dei nuovi valori deve essere dimostrata nel giudizio.
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