Cassazione Civile, Ordinanza n. 07930/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'azione risarcitoria promossa da una procedura fallimentare contro la società di telecomunicazioni e contro amministratori, sindaci e revisore, deducendo: da un lato, un abuso dell'attività di direzione e coordinamento, in forma di eterodirezione abusiva e controllo esterno esercitato tramite vincoli economici, tecnologici e contrattuali; dall'altro, la responsabilità ex art. 2394 c.c. degli organi sociali e del revisore per l'aggravamento del dissesto, in particolare per violazioni in materia IVA e per la mancata prova del danno. In appello è stata inoltre proposta questione sulla mancata pronuncia di primo grado sulla domanda ex art. 2394 c.c. e sulla richiesta di consulenza tecnica. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione di norme sulla responsabilità degli amministratori, sindaci e revisore e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso il danno e il nesso causale; 2) violazione degli artt. 2395 e 2497-sexies c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte ritenuto insussistente il controllo di fatto/esterno e interpretato in modo formalistico il controllo contrattuale; 3) nullità della sentenza e omesso esame per il diniego della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta dai ricorrenti decisiva per accertare debito, insolvenza e responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto, tra l'altro, non fondata l'eccezione di autosufficienza, insussistente il giudicato esterno, infondata l'eccezione di conflitto di interessi tra i due fallimenti ricorrenti, ma ha poi reputato i motivi inammissibili o comunque infondati: il primo perché promiscuo e, per una parte, proposto da soggetto privo di interesse a impugnare quel capo; il secondo perché tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che aveva escluso la prova di un controllo esterno rilevante ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c.; il terzo perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego di CTU, giudicata esplorativa e non utile. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Sono state poste le spese a carico solidale dei ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2394 c.c.
azione dei creditori sociali scrutinata nel merito ma respinta per mancata prova del danno risarcibile e del nesso causale
art. 2497 c.c.
responsabilità da direzione e coordinamento configurabile solo in presenza di esercizio abusivo dell'attività nell'interesse proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione
art. 2497-sexies c.c.
presunzione di direzione e coordinamento solo se ricorrono le condizioni di controllo ex art. 2359 c.c.
art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.
il controllo esterno richiede influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali, non essendo sufficiente una mera dipendenza economica o tecnologica di fatto
art. 360 c.p.c.
sono stati richiamati i limiti del sindacato di legittimità, l'inammissibilità dei motivi promiscui e la ristrettezza del vizio motivazionale dopo riforma
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'onere di specifica indicazione dei documenti è assolto se il ricorso li identifica e ne consente la localizzazione nel fascicolo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
il deposito degli atti/documenti è sufficiente se accompagnato da indicazioni idonee a identificarli
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità dell'appello e delle censure
art. 112 c.p.c.
richiamato in tema di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, non quando sia ampia e circostanziata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360 n. 5 sui medesimi fatti decisivi
art. 2697 c.c.
richiamato per la distribuzione dell'onere probatorio in punto danno e controllo
art. 1176 c.c.
richiamato tra le norme sulla diligenza asseritamente violate
art. 2392 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità degli amministratori
art. 2403 c.c.
richiamato in relazione ai doveri di vigilanza dei sindaci
art. 2407 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità dei sindaci
art. 2409 c.c.
richiamato tra le norme invocate sui controlli societari
art. 2395 c.c.
richiamato nei motivi incidentali e principali come base di responsabilità individuale
art. 100 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali in punto interesse ad agire
art. 31 l.fall.
richiamato nei motivi incidentali in tema di legittimazione del curatore
art. 105 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali in tema di intervento chiamata in causa
art. 106 c.p.c.
richiamato sulla chiamata del terzo responsabile
art. 163 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali sulla nullità dell'atto di citazione
art. 164 c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali sulla nullità della citazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
disposta la condanna all'ulteriore contributo unificato in caso di dovuto
Massime di principio
- La responsabilità da direzione e coordinamento richiede la prova di un effettivo esercizio dell'influenza dominante e non può essere affermata sulla base della sola dipendenza economica o tecnologica, se non si dimostra un vincolo contrattuale idoneo a integrare il controllo esterno.
- La presunzione di cui all'art. 2497-sexies c.c. opera solo quando ricorrono i presupposti del controllo ex art. 2359 c.c.; in mancanza, resta necessario provare in concreto l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale senza renderle chiaramente separabili.
- L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei rigorosi limiti del vizio processuale, dell'error in iudicando o dell'omesso esame di fatti decisivi, non già per una mera diversa lettura del contenuto dell'atto.
- Il diniego di consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile quando il giudice di merito lo motivi in modo specifico, rilevando la natura esplorativa del mezzo e la mancanza della documentazione necessaria.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente ristretto e non può essere usato per riproporre una diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- La chiamata in causa del terzo indicato come effettivo responsabile può comportare, in astratto, l'estensione automatica della domanda dell'attore, ma l'attore conserva la facoltà di non coltivare tale estensione nei confronti del terzo chiamato.
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