Sentenza n. 7687/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del Decreto della Regione Marche - Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, comunicato via pec con nota del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota 1407128|14/11/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P trasmessa dalla Regione Marche, Dipartimento Salute, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento “avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015», nonché, per quanto occorrer possa, dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della Regione, ivi inclusi il “Prospetto analitico degli importi di payback dovuti” e i relativi modelli CE; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'“Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e della successiva determina di rettifica n. 706 del 14.11.2022; determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019; determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019; determina del Direttore Generale dell''''INRCA di Ancona – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico n. 348 dell'11.9.2019);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti, l'accordo Stato-Regioni e gli atti istruttori e applicativi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano; l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, con cui erano stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4%; il decreto della Regione Marche di attribuzione alla ricorrente degli oneri di ripiano e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi gli atti di avvio del procedimento e le determinazioni delle aziende sanitarie sui fatturati. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto dell'impugnazione degli atti ritenuti lesivi nell'ambito della disciplina del payback dei dispositivi medici.
La decisione
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023. La disposizione ha previsto, per le aziende fornitrici che abbandonano i ricorsi o non abbiano attivato contenzioso, la possibilità di versare una quota ridotta pari al 48% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali. La norma stabilisce inoltre che l'accertamento del tempestivo versamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese. Poiché agli atti risultava documentato l'avvenuto versamento dell'importo previsto dalla disposizione e la ricorrente aveva chiesto il passaggio in decisione, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti del payback. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito con modificazioni dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.
Il tempestivo e integrale versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse e determina, una volta accertato, la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta prevede che il pagamento tempestivo di una quota ridotta estingua l'obbligazione sostanziale e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale, l'accertamento documentale di tale pagamento nel giudizio pendente comporta la cessazione della materia del contendere.
- Nei giudizi relativi ai provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, l'accertamento del versamento della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023 determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, senza necessità di esaminare le censure di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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