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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06455/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. La vicenda riguarda una condanna per ricettazione, con contestazione specifica dell'ipotesi attenuata. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge sulla prescrizione, sostenendo che per l'ipotesi attenuata dovesse applicarsi un termine prescrizionale più breve. Con il secondo motivo si insisteva nel sostenere che il reato fosse estinto per prescrizione, prospettando anche una possibile retrodatazione del termine iniziale al momento della denuncia di smarrimento. Con l'ultimo motivo si contestava il coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto e, di riflesso, la qualificazione del fatto e la prescrizione. La Corte rileva che tali questioni erano in parte infondate, in parte generiche e, soprattutto, in parte non devolute al giudice di appello, essendo state introdotte solo in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata non integra una autonoma fattispecie incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, sicché per la prescrizione occorre fare riferimento alla pena prevista dal primo comma dell'art. 648 c.p. Ha ritenuto il secondo motivo privo di specificità, poiché la questione della retrodatazione del dies a quo non era stata dedotta in appello e implicava accertamenti di fatto non proponibili in sede di legittimità. Ha ritenuto anche l'ultimo motivo non specifico e non consentito, poiché introduceva questioni non devolute al giudice di appello; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, per la ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non abbia concorso nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova contraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157, secondo comma, c.p.

    Per la determinazione del termine di prescrizione nella ricettazione attenuata si deve avere riguardo alla pena prevista per la fattispecie base, poiché l'ipotesi attenuata è solo una circostanza attenuante speciale.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione attenuata non è una autonoma incriminazione, ma una circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione conta la pena del primo comma.

  • art. 581 c.p.p.

    La questione di prescrizione deve essere specificamente dedotta, a pena di inammissibilità, con indicazione delle questioni di diritto e di fatto rilevanti.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d'ufficio della prescrizione maturata prima della sentenza d'appello se non dedotta validamente nei motivi di ricorso.

  • art. 609, comma secondo, c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 129 c.p.p. per escludere il rilievo officioso della prescrizione in presenza di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata non costituisce un autonomo reato, ma una circostanza attenuante speciale; pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, il riferimento va fatto alla pena prevista per la fattispecie base.
  • La deduzione della prescrizione in cassazione richiede specificità: non è sufficiente un richiamo generico al decorso del tempo, ma occorre prospettare compiutamente le questioni di diritto e di fatto rilevanti, nei limiti devoluti nei gradi precedenti.
  • Non sono proponibili in cassazione questioni nuove che non siano state oggetto di appello, soprattutto se comportano accertamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità.
  • Nel delitto di ricettazione non è necessaria la prova positiva del mancato concorso dell'imputato nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova del contrario.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione già maturata prima della sentenza di appello, quando la stessa non sia stata validamente dedotta nei motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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