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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 869 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2004, una riorganizzazione societaria realizzata nel 2003 mediante acquisizione finanziata a debito e successiva fusione, qualificandola come operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Secondo l'Ufficio, la struttura dell'operazione avrebbe avuto come scopo principale quello di precostituire interessi passivi e ammortamenti di oneri finanziari, così da ridurre il reddito imponibile e beneficiare della normativa fiscale più favorevole entrata in vigore dal 1° gennaio 2004. In Cassazione l'Agenzia ha inoltre denunciato una motivazione apparente e l'omessa considerazione delle proprie argomentazioni. La società ha sostenuto l'esistenza di valide ragioni organizzative e imprenditoriali e la legittimità dell'operazione di leveraged buy-out.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società. È stata quindi confermata la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso l'elusione e annullato i recuperi fiscali relativi a Irpeg, Irap e Iva. La Corte ha ritenuto che la riorganizzazione fosse riconducibile a un più ampio progetto aziendale di fusione con indebitamento, conforme alla disciplina societaria, e che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'assenza di valide ragioni economiche, l'esclusività dello scopo fiscale e la fraudolenza dei mezzi utilizzati. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Il divieto di abuso del diritto preclude il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economiche apprezzabili diverse dalla mera aspettativa dei benefici fiscali.

    La norma antielusiva può essere applicata quando l'operazione, pur formalmente lecita, sia priva di valide ragioni economiche, persegua in via esclusiva un vantaggio fiscale indebito e utilizzi strumenti negoziali in modo artificioso o fraudolento. La presenza non marginale di ragioni organizzative, strutturali o funzionali esclude, di regola, l'abuso.

  • L. n. 413 del 1991, art. 21

    Richiamata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina antielusiva applicabile alle operazioni societarie.

  • Codice civile, artt. 2357 e 2358

    La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che gli atti societari fossero conformi alle disposizioni in materia di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie e di assistenza finanziaria.

  • Codice civile, art. 2501-bis

    Disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, cioè il leveraged buy-out. Il rispetto delle relative condizioni costituisce un elemento a favore della genuinità e della regolarità dell'operazione, pur non escludendo in astratto una verifica antielusiva.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 63 e 75

    Le questioni sollevate dalla società sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d'impresa non sono state esaminate dalla Corte, perché assorbite dal rigetto del ricorso principale.

  • Direttiva 90/434/CEE, art. 11, par. 1, lett. a)

    Le valide ragioni economiche trascendono la mera ricerca di un'agevolazione puramente fiscale; considerazioni tributarie possono concorrere all'operazione, purché non siano preponderanti.

    La valutazione dell'abuso deve essere concreta e globale, caso per caso. Non è legittimo escludere automaticamente un'operazione solo perché produce anche un vantaggio fiscale.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 277

    Impongono al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottoposte dalle parti. Nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la violazione poiché il percorso logico-giuridico della decisione era comprensibile.

Massime di principio

  • Un'operazione societaria non è abusiva solo perché consente un risparmio fiscale o perché viene scelta tra alternative fiscalmente più onerose: l'Amministrazione deve dimostrare che il vantaggio fiscale è indebito e costituisce lo scopo esclusivo o preponderante dell'operazione.
  • La prova del disegno elusivo, dell'artificiosità della struttura e dell'assenza di valide ragioni economiche grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente deve invece documentare le ragioni organizzative, industriali, finanziarie o funzionali dell'operazione.
  • Le ragioni economiche non devono necessariamente produrre una redditività immediata: possono consistere nella riorganizzazione del gruppo, nell'integrazione societaria, nel miglioramento della gestione o nel rafforzamento della struttura finanziaria.
  • Il rispetto delle norme civilistiche, in particolare quelle sulla fusione con indebitamento, è un elemento favorevole al contribuente ma non impedisce, da solo, un controllo antielusivo. Occorre comunque valutare concretamente l'intera operazione.
  • Il fatto che lo stesso risultato economico sia astrattamente conseguibile con un negozio diverso non dimostra l'abuso: il contribuente conserva la libertà di scegliere la soluzione giuridica ed economica più conveniente, anche sotto il profilo fiscale.
  • La motivazione è apparente soltanto quando non consente di comprendere il ragionamento del giudice. In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o sostituire il convincimento del giudice di merito con quello della parte.

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